LE ANNOTAZIONI DI ASSOCAD - TRANSITO DI MERCI: I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE DOGANE

ASSOCAD ha sollevato alcune questioni, sulla base delle segnalazioni ricevute:
Limite dei 2 giorni.
Abbiamo fatto presente che i due giorni sono troppo limitativi in quanto non tengono in considerazione che i viaggi via strada vengono programmati solo dopo la prontezza doganale, e sono condizionati da tanti fattori organizzativi che rendono impossibile accettare i due giorni. ADM ha accolta tutte le ns. casiste, soprattutto quelle relative alle piccole spedizioni e ai groupage che spesso sono condizionati dal consolidamento di più caricatori. Inoltre ADM ha chiarito che il destinatario del Transito in caso di T1 scaduto, è obbligato solo alla rimessa nei termini e assolutamente non può essere sanzionato, quindi ci è parso di capire che il limite temporale dei due giorni verrà rivisto.
Targa del Camion.
Abbiamo rappresentato che soprattutto per il trasporto dei containers non è possibile avere in anticipo la targa in quanto, viene programmato il viaggio solo dopo la prontezza doganale. Allo stesso modo abbiamo fatto presente che nei transiti dagli aeroporti verso le dogane interne nazionali, attualmente nelle dichiarazioni di transito sono tutte solitamente destinate a Luoghi Approvati effettuate da Corrieri. Anche in tal caso ADM ha accolto con convinzione le nostre perplessità e soprattutto l’impatto che potrebbe avere una applicazione rigida della targa sulle dichiarazioni di Transito e avrebbe valutato nei prossimi giorni la possibilità di continuare da indicare le sigle dei containers e per i trasporti in groupage risulterebbe sufficiente l’indicazione della società/corriere che effettua il trasporto, per le piccole spedizioni (EX abbinate a transito) ipotizzerebbero l’’utilizzo della marcatura del pallets/collo/pacco. ADM ha inoltre fatto presente che si può prescindere dall’indicazione della targa qualora sussistano particolari problematiche logistiche.
Sigillatura.
Il problema principale che abbiamo evidenziato è quello della sigillatura, che attualmente non avviene, in quanto per le piccole spedizioni viene indicata la dispensa (anche se non autorizzata) soprattutto nel traffico aereo è sostituita dal numero identificativo della spedizione del corriere (AWB), mentre nel traffico containers viene utilizzato il sigillo di polizza. Per quest’ultimo tipo di trasporto ADM si è impegnata a valutare la possibilità di poter considerare il sigillo di polizza ancora valido ai fini del Transito, chiaramente sotto la responsabilità dell’obbligato principale e limitatamente ai transiti sul territorio nazionale. Per le piccole spedizioni dagli aeroporti potrebbero essere concesse dispense per singoli operatori (AEO), valutare inoltre come previsto dall’articolo 302 del RE “misure di identificazioni alternative”, quindi non sigillare le merci in Transito basandosi sulla descrizione delle merci contenute nella dichiarazione di Transito o nei documenti alternativi. Di rilievo ai fini della dispensa potrebbe essere anche le rase “Door to Door” per gli operatori/corrieri che si occupano dell’intera catena logistica.
Applicazione.
Inoltre il Direttore ci ha confermato che la data di applicazione operativa della circolare 10 è da considerarsi il 01.06.2024 (quindi riferire ai vari Uffici periferici che sarà integrata/modificata verosimilmente nella settimana del 08/05-12/05) e che riguarda esclusivamente le dichiarazioni inviate attraverso i nuovi tracciati e non già per le dichiarazioni inviate con l’uso della vecchia piattaforma.