La Circolare n. 10/2024, pubblicata l’11 aprile 2024 dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), va a fare luce sulle modalità di compilazione della dichiarazione di transito e sulla corretta gestione della procedura doganale.
Già nella premessa del documento viene sottolineato come siano state evidenziate delle prassi non conformi alla regolamentazione unionale adottate dagli operatori economicinella compilazione delle dichiarazioni doganali presso gli uffici doganali di partenza nazionali. In particolare, la circolare va a esaminare tre casi specifici: l’indicazione di un termine incongruo per la presentazione delle merci all’ufficio doganale di destinazione; la mancata indicazione dell’identità del mezzo di trasporto; la non conformità delle indicazioni sul suggellamento. Vediamo che cosa prevede il documento per ognuno di questi tre aspetti.
Termine per la presentazione delle merci
La Circolare ricorda che è l’art. 297, par. 1, Reg. Esecuzione (UE) 2015/2447 del 24 novembre 2015 a stabilire che “è l’ufficio doganale di partenza a fissare il termine entro il quale le merci sono presentate all’ufficio doganale di destinazione, tenendo conto dell’itinerario, del mezzo di trasporto, della normativa in materia di trasporti o delle altre normative che potrebbero avere un impatto sulla fissazione di un termine e di tutte le informazioni pertinenti comunicate dal titolare del regime”.
Se, di norma, si calcolano 8 giorni per far giungere la spedizione a destinazione, la Circolare n. 10/2024 fissa ulteriori termini ai quali attenersi:
- transito nazionale (ufficio di partenza e ufficio di destinazione in Italia): 2 giorni lavorativi (sabato e domenica non sono considerati nel computo);
- transito unionale (ufficio di partenza in Italia e ufficio di destinazione in altro Stato membro): 4 giorni lavorativi;
- transito comune (ufficio di partenza in Italia e ufficio di destinazione in una parte contraente della Convenzione transito comune, esclusa la Svizzera): 8 giorni lavorativi.
Inoltre, il documento prevede la possibilità di fissare termini diversi in caso di giustificati motivi.
Identità del mezzo di trasporto
Specificando che i dati obbligatori da indicare sul documento di trasporto sono già illustrati in precedenti comunicazioni, viene precisato che tali informazioni hanno lo scopo di evitare o consentire l’accertamento di una eventuale sostituzione del mezzo di trasporto durante il tragitto. All’ufficio doganale di destinazione è demandato il compito di segnalare tempestivamente le eventuali discrepanze riscontrate, tramite il confronto con i dati della dichiarazione doganale inviati dall’ufficio di partenza.
Le indicazioni sul suggellamento
La sigillatura è ciò che identifica le merci che circolano, vincolate al regime doganale del transito. Come ricorda la Circolare, esistono due tipi di sigilli, entrambi conformi alle medesime caratteristiche essenziali e specifiche tecniche indicate all’art. 301, par.1 RE.
L’alternativa alla sigillatura è la descrizione, da parte dell’ufficio doganale di partenza, delle merci stesse contenuta nella dichiarazione di transito e nei documenti complementari, purché la descrizione risulti accurata in tutta una serie di parametri obbligatori. In questa eventualità, la mancanza di una sigillatura dovrà preventivamente essere stata autorizzata dall’ufficio doganale competente e deve formare oggetto di specifico provvedimento da parte della Dogana competente su richiesta del titolare del regime.