Sicurezza dei prodotti: nuovi obblighi per gli operatori

Il prossimo 13 dicembre entrerà in vigore il Regola­mento UE 2023/988 (c.d. General Product Safety Regulation in sigla “GPSR”) relativo alla sicu­rezza generale dei prodot­ti di consumo immessi o messi a disposizione sul mercato europeo che ag­giorna e abroga la prece­dente disciplina contenuta nella direttiva 2001/95/CE. La nuova misura unionale si pone l’obiettivo di ga­rantire un livello di tutela dei consumatori elevato e uniforme in tutti gli Stati membri che tenga conto delle specifiche esigenze di protezione richieste dalla digitalizzazione e dall’aumento delle vendi­te online e velocizzi le azioni di segnalazione e ri­tiro dal mercato dei pro­dotti non sicuri.

A tal fine il Regolamento si muove nella direzione di una maggiore responsabi­lizzazione di tutti gli opera­tori economici che inter­vengono nella catena di fornitura e distribuzione, i quali sono tenuti ad adot­tare misure adeguate se­condo una ripartizione de­gli obblighi proporzionata al loro ruolo nella filiera. Il “GPSR” si applica in parti­colare ai prodotti – nuovi usati riparati o ricondizionati – im­messi o messi a disposizione sul mercato ove non esistano specifiche disposizioni unionali aventi l’obiettivo di disciplinare la sicurezza dei prodotti in que­stione; l’ambito di applicazio­ne del Reg. UE 2023/988 per­tanto è di portata residuale e prescinde dalla sede dell’ope­ratore economico.

In tal senso il nuovo Regola­mento lascia impregiudicate le norme del diritto dell’UE in materia di protezione dei con­sumatori tra le quali ad esem­pio quelle relative ai dispositivi medici ai giocattoli, o ai pro­dotti da costruire. Ai sensi dell’art. 2, par. 2, re­stano tuttavia esclusi dall’am­bito del “GPSR” prodotti ben determinati: medicinali per uso umano o veterinario; prodotti alimentari e mangimi; piante e animali vivi; organismi geneti­camente modificati e micror­ganismi soggetti a uso confina­to; sottoprodotti di origine ani­male; prodotti fitosanitari; at­trezzature di trasporto gestite da un fornitore di servizi; aero­mobili la cui progettazione, produzione, manutenzione e funzionamento comportano un basso rischio per la sicurez­za; oggetti d’antiquariato e prodotti chiaramente indicati come da riparare o da rimet­tere a nuovo prima dell’uso. In generale secondo la defi­nizione fornita dall’art. 3 n. 2 Reg. UE 2023/988, un prodotto è sicuro se “in condizioni nor­mali o ragionevolmente preve­dibili di uso compresa la dura­ta effettiva dell’uso, non pre­senta alcun rischio o solo rischi minimi compatibili con l’uso del prodotto considerati ac­cettabili e coerenti con un ele­vato livello di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori”; in caso contra­rio il prodotto dovrà essere considerato pericoloso.

Il nuovo Regolamento am­plia i parametri per valutare la sicurezza del prodotto inclu­dendo oltre a criteri quali l’ef­fetto del prodotto su altri prodotti, l’etichettatura, compre­sa quella relativa all’età di ido­neità per i bambini, anche eventuali avvertenze e istruzio­ni per l’uso e lo smaltimento si­curi. Di assoluta novità è la previsione ove imposta dalla natura del prodotto, dell’indi­cazione di adeguate caratteri­stiche di cibersicurezza oltre che delle funzionalità evoluti­ve di apprendimento e predit­tive del prodotto.

In ogni caso dovranno esse­re presi in considerazione tutti gli aspetti pertinenti, quali le caratteristiche fisiche mecca­niche e chimiche del bene nonché le esigenze e i rischi specifici che esso può rappre­sentare per alcune categorie di consumatori (bambini anzia­ni o persone con disabilità).

Nella valutazione di sicurez­za del prodotto potranno esse­re altresì presi in considerazio­ne gli standard nazionali e in­ternazionali, i sistemi di certifi­cazione volontaria, le norme nazionali dello Stato membro in cui il prodotto è messo a di­sposizione, i codici di buona condotta in materia di sicurez­za nel settore interessato non­ché le ragionevoli aspettative dei consumatori.

La misura unionale contem­pla due casi tassativi in cui opera una presunzione (relati­va) di conformità all’obbligo generale di sicurezza: a) il pro­dotto è conforme alle norme europee pertinenti o a parti di esse per quanto riguarda i ri­schi e le categorie di rischio previste da tali norme; b) in assenza di tali norme è con­forme ai requisiti nazionali per quanto riguarda i rischi e le categorie di rischio previsti dai requisiti in materia di salute e sicurezza stabiliti dalla norma­tiva nazionale dello Stato membro in cui è messo a dis­posizione sul mercato. Qualora sia accertata la pe­ricolosità del prodotto in que­stione le autorità di vigilanza del mercato potranno comun­que superare tale presunzione di conformità. Tra le principali novità introdotte dalla norma­tiva unionale si segnala infine l’equiparazione delle vendite a distanza a quelle in negozio con la conseguenza che an­che le piattaforme di vendita online (marketplace) dovran­no implementare dei processi interni per la sicurezza dei pro­dotti, rendere note ai consu­matori le informazioni relative al fabbricante e gestire even­tuali segnalazioni e richiami di prodotti pericolosi.

Obblighi degli operatori eco­nomici

Per ogni prodotto disciplina­to dal “GPSR” è individuato un operatore economico nell’UE responsabile di assolvere agli obblighi di sicurezza imposti dal Regolamento. L’art. 3 paragrafo 1 n. 13) Reg. UE 2023/988 identifica co­me destinatari delle prescrizio­ni unionali un ampio spettro di soggetti: il fabbricante, il rap­presentante autorizzato, l’im­portatore, il distributore, il forni­tore di servizi di logistica o qualsiasi altra persona fisica o giuridica soggetta a obblighi relativi alla fabbricazione dei prodotti o alla loro messa a disposizione sul mercato. I fabbricanti o i loro rappresentanti autorizzati, in particolare prima dell’immissione dei prodotti sul mercato dell’UE, saranno tenuti a effettuare un’analisi interna dei rischi e a redigere un fascicolo tecnico con tutte le informazioni rilevanti relative alla sicurezza del prodotto, la quale dovrà essere tenuta a disposizione delle autorità competenti per 10 anni dalla data di immissione sul mercato. Se opportuno la documen­tazione tecnica dovrà conte­nere: a) un’analisi dei possibili rischi connessi al prodotto e delle soluzioni adottate per eli­minarli o attenuarli (i.e. report di prove effettuate dal fabbri­cante o da un terzo per suo conto); b) eventuali norme eu­ropee pertinenti standard na­zionali e internazionali sistemi di certificazione volontaria e codici di buona pratica.

I fabbricanti inoltre dovran­no garantire che sui loro pro­dotti ovvero sul relativo imbal­laggio o su un documento di trasporto sia apposto un nu­mero che ne consenta l’identi­ficazione (i.e. di lotto di serie etc.) e sia facilmente leggibile per i consumatori nonché il lo­ro nome la loro denominazio­ne commerciale registrata (o marchio registrato) il loro indi­rizzo postale ed elettronico. I fabbricanti che abbiano motivo di ritenere che un prodotto immesso sul mercato sia pericoloso oltre ad adottare le misure correttive necessarie per renderlo conforme dovranno altresì darne immediata informazione ai consumatori e alle autorità nazionali tramite il portale Safety Business Gateway. Il “GPSR” prevede da ulti­mo l’obbligo per i fabbrican­ti di mettere a disposizione dei consumatori canali di co­municazione che permetta­no a quest’ultimi di presenta­re reclami e segnalare even­tuali problemi di sicurezza dei prodotti.

Specifici obblighi riguardano poi gli importatori i quali saran­no tenuti a garantire la confor­mità dei prodotti immessi sul mercato, ai requisiti di sicurez­za, rifiutando l’immissione degli stessi ove non conformi e infor­mando il fabbricante e le au­torità di vigilanza se pericolosi. In tal caso, l’importatore dovrà assicurarsi che il fabbricante adotti tutte le misure correttive necessarie compreso il ritiro o il richiamo e qualora quest’ulti­mo non ottemperi ad adottare egli stesso le medesime misure.

Sui prodotti, ovvero sui relati­vi imballaggi o documenti di trasporto, dovranno essere ap­posti anche i dati di contatto dell’importatore il quale dovrà assicurarsi che le informazioni sull’etichetta fornita dal fabbri­cante non siano coperte da altre etichette e che le relative istruzioni di sicurezza siano chiare.

Gli importatori saranno responsabili della sicurezza dei prodotti durante le fasi di im­magazzinamento e di traspor­to e dovranno conservare co­pia della documentazione tecnica rilasciata dal fabbri­cante per 10 anni dalla data di immissione del prodotto sul mercato. Inoltre nel caso in cui i fabbricanti non abbiano mes­so a disposizione dei consuma­tori appositi canali di comuni­cazione per presentare recla­mi o segnalare eventuali pro­blemi dovranno provvedervi gli importatori.

L’art. 37 del “GSPR” in parti­colare, prevede che tutte le volte in cui un prodotto immes­so sul mercato sia stato fatto oggetto di un provvedimento di richiamo per ragioni connes­se alla sua sicurezza, l’operato­re economico responsabile, in astratto anche l’importatore, debba offrire al consumatore un rimedio “efficace privo di costi e tempestivo” consistente in almeno due dei seguenti ri­medi: la riparazione del pro­dotto, richiamato la sostituzio­ne dello stesso, con uno sicuro del medesimo tipo valore e qualità, ovvero un adeguato rimborso almeno pari al prezzo pagato.

Poiché per la violazione del­le norme del Reg. UE 2023/988 è prevista l’irrogazione di san­zioni, è indispensabile che an­che gli importatori introduca­no dei processi interni di con­formità ai prescritti requisiti di sicurezza, in modo da arginare il rischio di immettere sul mer­cato prodotti pericolosi.