Rinvio pregiudiziale — Unione doganale — Regolamento (CEE) n. 2913/92 — Codice doganale comunitario — Merci non comunitarie — Regime doganale di transito comunitario esterno — Sottrazione al controllo doganale di merci soggette a dazi all’importazione — Determinazione del valore in dogana — Articolo 29, paragrafo 1 — Condizioni di applicazione del metodo del valore di transazione — Articoli 30 e 31 — Scelta del metodo di determinazione del valore in dogana — Obbligo delle autorità doganali di motivare il metodo scelto
Dispositivo
1) L’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 955/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 1999, deve essere interpretato nel senso che il metodo per la determinazione del valore in dogana previsto da tale disposizione non è applicabile in relazione a merci che non sono state vendute per l’esportazione a destinazione dell’Unione europea.
2) L’articolo 31 del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 955/1999, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 3, di tale regolamento come modificato, deve essere interpretato nel senso che le autorità doganali sono tenute ad indicare, nella decisione che stabilisce l’importo dei dazi all’importazione dovuti, le ragioni che le hanno indotte a disattendere i metodi per la determinazione del valore in dogana di cui agli articoli 29 e 30 di detto regolamento come modificato, prima di potere concludere nel senso dell’applicazione del metodo previsto all’articolo 31 dello stesso, nonché i dati sulla base dei quali è stato calcolato il valore in dogana delle merci, e ciò al fine di consentire all’interessato di valutarne la fondatezza e di decidere con piena cognizione di causa se sia utile proporre ricorso contro di essa. Spetta agli Stati membri, nell’esercizio della loro autonomia procedurale, disciplinare le conseguenze di una violazione da parte delle autorità doganali del loro obbligo di motivazione e stabilire se e in che misura sia possibile una regolarizzazione nel corso di un procedimento giurisdizionale, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.
3) L’articolo 30, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 955/1999, deve essere interpretato nel senso che, prima di poter disapplicare il metodo di determinazione del valore in dogana di cui a tale disposizione, l’autorità competente non è tenuta a chiedere al produttore di fornirle le informazioni necessarie all’applicazione di tale metodo. Tale autorità deve tuttavia consultare tutte le fonti di informazioni e le banche dati di cui dispone. Essa deve altresì consentire agli operatori economici interessati di comunicarle qualsiasi informazione che possa contribuire alla determinazione del valore in dogana delle merci in applicazione di tale disposizione.
4) L’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 955/1999, deve essere interpretato nel senso che le autorità doganali non sono tenute a motivare la mancata applicazione dei metodi di cui alle lettere c) e d) di tale disposizione, nell’ipotesi in cui esse determinino il valore in dogana delle merci a partire dal valore di transazione di merci simili conformemente all’articolo 151, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento (CE) n. 1762/95 della Commissione, del 19 luglio 1995.