Sentenza della Corte (2017/C 412/12) (Ottava Sezione) (Causa C-156/16) del 12 ottobre 2017

Rinvio pregiudiziale — Regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 — Articolo 1, paragrafo 3 — Codice doganale comunitario — Articolo 78 — Norma che subordina l’applicazione delle aliquote di dazio antidumping individuali alla presentazione di una fattura valida — Ammissibilità della presentazione di una fattura commerciale valida successivamente alla dichiarazione in dogana — Diniego del rimborso]

Dispositivo
L’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese, dev’essere interpretato nel senso che esso autorizza a presentare, successivamente alla dichiarazione in dogana, una fattura commerciale valida, ai fini della fissazione di un dazio antidumping definitivo, quando tutti gli altri presupposti necessari all’ottenimento di un’aliquota di dazio antidumping specifica per l’impresa sono soddisfatti e il rispetto della corretta applicazione dei dazi antidumping è garantito, circostanze la cui verifica spetta al giudice del rinvio.