Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Sesta direttiva 77/388/CEE — Direttiva 2006/112/CE — Esenzione dall’IVA — Articolo 86, paragrafo 1, lettera b), e articolo 144 — Franchigia dai dazi all’importazione delle merci di valore trascurabile o prive di carattere commerciale — Esenzione delle prestazioni di servizi connesse con l’importazione di beni — Normativa nazionale che assoggetta all’IVA le spese di trasporto di documenti e beni di valore trascurabile nonostante siano spese accessorie a beni non imponibili
Dispositivo
Il combinato disposto dell’articolo 144 e dell’articolo 86, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale prescrive, per l’applicazione dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto alle prestazioni accessorie, fra cui i servizi di trasporto, non soltanto che il loro valore sia compreso nella base imponibile, ma anche che tali prestazioni siano state effettivamente assoggettate all’imposta sul valore aggiunto in dogana, all’atto dell’importazione.