Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità — Direttiva 2003/96/CE — Ambito di applicazione — Articolo 2, paragrafo 4, lettera b) — Elettricità utilizzata principalmente per la riduzione chimica — Nozione)
Dispositivo
L’articolo 2, paragrafo 4, lettera b), terzo trattino, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, deve essere interpretato nel senso che l’elettricità utilizzata per il funzionamento di turboventilatori destinati a comprimere l’aria impiegata successivamente in un altoforno nel processo per la produzione di ghisa grezza tramite riduzione chimica del minerale di ferro non è «elettricità utilizzata principalmente per la riduzione chimica», ai sensi di tale disposizione.