Dispositivo
La voce 9021 della nomenclatura combinata, contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, deve essere interpretata nel senso che sono ricomprese sotto tale voce viti da impianto ad uso medicale come quelle in discussione nel procedimento principale, poiché tali prodotti presentano caratteristiche che li distinguono dai prodotti di uso comune per la rifinitura della loro fabbricazione e la loro grande precisione, nonché per il loro metodo di fabbricazione e la specificità della loro funzione. In particolare, la circostanza che viti da impianto ad uso medicale come quelle di cui al procedimento principale possano essere inserite nel corpo soltanto utilizzando specifici strumenti medicali e non strumenti di uso comune, costituisce una caratteristica di cui si deve tener conto per distinguere siffatte viti da impianto ad uso medicale da prodotti di uso comune.