SCAMBI DI PRODOTTI AGRICOLI DI ORIGINE PREFERENZIALE CON LA TURCHIA
di Franco Potente
La circolare 44/D del 1 dicembre 2006, esplicativa degli Accordi paneuromediterranei, nel delineare le varie ipotesi di scambi con la Turchia (punto 9.2), aveva lasciato aperta la questione dei prodotti agricoli, esclusi sia dall’Unione doganale che dagli Accordi pan-europei ai quali partecipava la Turchia, ma che avrebbero dovuto venire compresi nell’Accordo paneuromediterraneo da stipularsi. In sostanza, occorreva adeguare la vigente Dec. 1/98 al nuovo sistema paneuromediterraneo, introducendo la possibilità di emettere, oltre l’EUR 1, il certificato EUR-Med per rendere possibile il cumulo diagonale. La circolare concludeva che al momento il cumulo diagonale paneuromediterraneo con la Turchia non era ancora applicabile ai prodotti agricoli in quanto la legislazione non era ancora stata emendata, facendo riserva di comunicare gli estremi della GUUE nella quale sarebbero state pubblicate le Decisioni relative ai prodotti agricoli ed ex-CECA.
In realtà, mentre per i prodotti siderurgici è stata adottata la Decisione 1/2009 del Comitato Misto CECA / Turchia (GUUE L143 del 6 giugno 2009; si veda ns pubblicazione NUOVA TARIFFA DOGANALE INTEGRATA, Volume II – Allegato K), per i prodotti agricoli non veniva data alcuna ulteriore notizia. Tuttavia, senza che fosse fornita alcuna indicazione sulla base giuridica, nelle Tabelle periodicamente pubblicate dalla Commissione sulla GUUE Serie C, illustranti le possibilità di cumulo diagonale (ultima modifica su GUUE C73 del 9 marzo 2017, da noi riportata nel volume sopra citato – Allegato E), veniva segnalato in nota che tale cumulo per i prodotti agricoli con la Turchia era applicabile dal 1 gennaio 2007.
La consultazione della pagina web della Commissione Europea – Direzione Generale TAXUD dedicata all’Unione doganale e agli accordi preferenziali con la Turchia chiariva in parte la situazione, suscitando però altrettanti dubbi. Infatti, da una parte si rendeva noto che la Dec. 1/98 sui prodotti agricoli era stata, in effetti, tempestivamente emendata con Dec. 3/2006 (applicabile dal 1 gennaio 2007), dall’altra si ricordava, ripetutamente, che i prodotti agricoli non beneficiavano del sistema di cumulo pan-europeo. E’ da notare che la Decisione 3/2006 (CE-TR 110/06) del 20 dicembre 2006 non è mai stata pubblicata sulla GUUE ed è reperibile in lingua inglese solo a questo link:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/customs-unions/turkey-customs-unions-preferential-arrangements_en accessibile dalla pagina della TAXUD sopra citata.
Rilevando un contrasto tra il contenuto della Dec. 3/2006 di modifica della Dec. 1/98 e il testo della pagina, che sembrava ancora escludere l’applicabilità del cumulo, l’Editrice Euroitalia ha richiesto un parere alla Direzione Generale TAXUD, che ha ora fornito il chiarimento richiesto, comunicando che la Dec. 3/2006 è pienamente in vigore e che la pagina web relativa non è stata debitamente aggiornata, poiché fa riferimento solo all’accordo pan-europeo e non a quello paneuromediterraneo. Pertanto, precisa la Commissione, il cumulo diagonale dei prodotti agricoli con la Turchia è pienamente applicabile, ovviamente limitatamente a quelle Parti contraenti che hanno stipulato reciproci Accordi di libero scambio comprendenti i prodotti agricoli. Viene ancora osservato che il vantaggio comportato dalla presentazione del certificato EUR-Med può, in molti casi, essere solo teorico, qualora le Parti in causa non abbiano concesso allo specifico prodotto in importazione aliquote daziarie agevolate pur in presenza di un certificato preferenziale. Per fare un esempio di immediata comprensione, negli scambi tra EU e Turchia il burro di origine turca è assoggettato al dazio paesi terzi, mentre le nocciole possono venire importate applicando un’aliquota ridotta e le carni di agnello godono di un abbattimento totale del dazio ad valorem (ma non del dazio agricolo specifico). Per i prodotti agricoli provenienti dalla Turchia, pur scortati da EUR 1 / EUR-Med, sarà quindi necessario consultare volta per volta la tariffa, mentre i prodotti industriali scontano dazio 0 sul solo presupposto della libera pratica attestata dal certificato ATR.
In conclusione, anche sulla base della risposta della Commissione, possiamo formulare come segue la risposta a una questione ricorrente relativa ai diversi certificati applicabili negli scambi con la Turchia; si premette che il cumulo diagonale paneuromediterraneo entra in gioco quando nello scambio commerciale sono presenti tre o più Parti contraenti (la Unione Europea costituisce una Parte nel suo complesso).
Per i prodotti coperti dall’Unione doganale (industriali e agricoli trasformati) è sufficiente rilasciare il certificato ATR attestante la libera pratica; nel caso sia stato applicato o si preveda di applicare il cumulo diagonale (in sostanza in caso di prodotti da riesportare, anche dopo lavorazione), il certificato ATR sarà accompagnato dalla dichiarazione dello speditore prevista dalla Dec. 1/2006, attestante, quando ne ricorrono le condizioni, l’origine preferenziale e l’eventuale cumulo.
Per i prodotti ex CECA e agricoli, esclusi dall’Unione doganale, dovrà invece essere attestata l’eventuale origine preferenziale emettendo, secondo i casi, il certificato EUR 1 (o EUR-Med se è stato applicato o si prevede di applicare il cumulo diagonale). Tali certificati possono essere surrogati, alle condizioni dettate nelle Decisioni sopra citate, dalla dichiarazione su fattura o dichiarazione su fattura EUR-Med.