Regolamento (UE) N. 1150/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
29 ottobre 2014 che modifica il regolamento (UE) n. 374/2014 sulla riduzione
o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie
dell’Ucraina:l’Ucraina è un paese partner prioritario nell’ambito della politica
europea di vicinato e del partenariato orientale con il quale l’Unione europea da
tempo cerca di instaurare un rapporto sempre più stretto in vista dell’associazione
politica e dell’integrazione economica di quest’ultima con l’Unione. A tale scopo, tra il
2007 e il 2011 l’Unione e l’Ucraina hanno negoziato un accordo di associazione
comprendente una zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA), siglato da
entrambe le parti il 27 giugno 2014. A norma delle disposizioni dell’accordo, l’Unione
e l’Ucraina sono tenute a istituire una zona di libero scambio nel corso di un periodo
transitorio massimo di 10 anni a decorrere dall’entrata in vigore dell’accordo di
associazione, conformemente all’articolo XXIV dell’accordo generale sulle tariffe
doganali e sul commercio del 1994. In considerazione delle problematiche senza
precedenti che l’Ucraina si trova ad affrontare sul piano politico, economico e della
sicurezza, e con l’obiettivo di sostenerne l’economia, è stato deciso di anticipare
l’attuazione dell’elenco delle concessioni di cui all’allegato I-A dell’accordo di
associazione tramite le preferenze commerciali autonome previste a norma del
regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. Alla luce delle
sfide che l’Ucraina si trova ancora ad affrontare, l’applicazione del regolamento (UE)
n. 374/2014 è stata quindi prorogata fino al 31 dicembre 2015. Per il periodo della
proroga i dazi doganali e l’accesso ai contingenti tariffari rimarranno uguali a quelli
del 2014. L’articolo 2 dell’accordo di associazione stabilisce che il rispetto dei principi
democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali e il rispetto del principio
dello stato di diritto costituiscono elementi essenziali di tale accordo. Inoltre, esso
prevede che la promozione del rispetto dei principi di sovranità e integrità territoriale,
inviolabilità delle frontiere e indipendenza, come pure la lotta contro la proliferazione
delle armi di distruzione di massa, dei loro componenti e dei relativi vettori
costituiscono altresì elementi essenziali di tale accordo. Le preferenze autonome
previste a norma del regolamento (UE) n. 374/2014 saranno anch’esse soggette al
rispetto di tali stessi principi da parte dell’Ucraina. Al fine di allineare il regolamento
(UE) n. 374/2014 alla prassi dell’Unione e ad altri strumenti di politica commerciale
dell’Unione, è stata prevista la possibilità di sospendere temporaneamente le
preferenze in caso di mancato rispetto dei principi fondamentali dei diritti umani,
della democrazia e dello stato di diritto da parte dell’Ucraina.