Il 30 ottobre 2024 la Commissione europea ha pubblicato una proposta di Regolamento di esecuzione con il quale saranno stabilite le modalità di presentazione e ottenimento dello status di “dichiarante CBAM autorizzato”. Nel frattempo, lo scorso 31 ottobre è scaduto il termine per la presentazione della quarta dichiarazione trimestrale CBAM, riferita al terzo trimestre del 2024. Gli operatori e le imprese dell’Unione europea devono adesso prepararsi alla prossima dichiarazione, in scadenza il 31 gennaio 2024, attivandosi per ottenere dai propri fornitori i valori reali delle emissioni incorporate nei beni CBAM importati. Nel corso della fase transitoria (ottobre 2023 – dicembre 2025), non è richiesta agli operatori nessuna particolare qualifica per l’importazione di beni CBAM nel territorio europeo. e dichiarazioni, infatti, possono essere presentate da qualsiasi importatore o dal loro rappresentante doganale indiretto in caso di soggetti non stabiliti in UE. Con la fase definitiva, a partire dal 1° gennaio 2026, il soggetto preposto alla compilazione e alla trasmissione della dichiarazione CBAM potrà essere solo il dichiarante CBAM autorizzato. Per l’ottenimento di tale status occorrerà essere stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea e garantire la veridicità e accuratezza dei valori sulle emissioni di gas a effetto serra comunicati all’Autorità competente. La bozza di Regolamento di esecuzione fornisce tutti i dettagli procedurali per la concessione dello status e disciplina le modalità di richiesta, modifica e revoca dell’autorizzazione, oltre a chiarire i numerosi dubbi sollevati dalle imprese che operano nei settori interessati dagli obblighi dichiarativi CBAM. La domanda per l'ottenimento della qualifica di dichiarante CBAM dovrà essere inviata, in modalità telematica, all'Autorità competente nello Stato membro di residenza (in Italia il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica). La richiesta dovrà includere le seguenti informazioni: nome, indirizzo e recapito del dichiarante, codice EORI, principale attività svolta nell'Unione europea, na dichiarazione attestante l'assenza di debiti fiscali nazionali e dell’assenza di gravi violazioni delle normative doganali per un periodo di almeno cinque anni, le informazioni necessarie a dimostrare la capacità finanziaria e operativa del richiedente, una stima del valore monetario e del volume delle importazioni di merci nel territorio dell'UE e, infine, l'eventuale indicazione dei soggetti per conto dei quali il dichiarante agisce (art. 5, Reg. UE 2023/956). L’Autorità competente, una volta ricevuta la richiesta, dovrà fornire un riscontro entro i 120 giorni successivi dalla data di presentazione della stessa; il richidente avrà la facoltà di modificare o ritirare la propria domanda fintanto che tale Autorità non si sarà pronunciata. Il dichiarante potrà, inoltre, comunicare informazioni aggiuntive all’organo competente, al fine di consentire una più completa valutazione dei requisiti per il rilascio. In tal caso, l’Autorità preposta avrà a disposizione ulteriori 30 giorni per esaminare i nuovi documenti presentati. In ogni caso, la procedura di valutazione dell’istanza dovrà concludersi entro e non oltre i 180 giorni successivi alla data di ricezione della stessa. Entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, prima di concedere l’autorizzazione, l’Autorità dovrà aprire una procedura di consultazione con il soggetto richiedente. Tale procedura sarà avviata telematicamente mediante il portale CBAM, con la partecipazione di tutte le parti interessate. Nell’ambito della procedura, il richiedente avrà la possibilità di confermare, per esempio, di non essere già titolare dello status di dichiarante autorizzato oppure di non aver già presentato una domanda in un altro Stato membro. Nel caso in cui l’Autorità preposta decida di non concedere la certificazione, il richiedente avrà a disposizione 30 giorni di tempo per presentare osservazioni e argomentare le proprie difese, dopodiché, la decisione diventerà definitiva. Nel caso in cui, invece, l’Autorità conceda lo status di dichiarante CBAM autorizzato, tale qualifica sarà riportata sul portale CBAM e avrà efficacia a partire dalla data di registrazione. Nelle ipotesi in cui il richiedente non possieda la capacità economica e operativa per adempiere agli obblighi dichiarativi CBAM, l’Autorità competente potrà chiedergli di prestare un’idonea garanzia a copertura degli importi relativi ai certificati CBAM acquistati nel corso dell’anno. In tal caso, il richiedente dovrà provvedere alla registrazione della garanzia sul portale CBAM entro 15 giorni dalla decisione favorevole al rilascio dell’autorizzazione. Per mantenere lo status di dichiarante CBAM, sarà necessario dimostrare, entro la fine di ciascun trimestre dell'anno solare in corso, di possedere sul proprio conto CBAM un numero di certificati pari almeno all'80% delle emissioni dichiarate per tutte le merci importate dall'inizio dell'anno (art. 22, paragrafo 2, Reg. UE 2023/956). In caso contrario l'Autorità avrà la facoltà di procedere alla revoca dell'autorizzazione. Qualora l’Autorità preposta intenda revocare l’autorizzazione, verrà valutata la condotta passata dell’interessato, il dolo o la negligenza nel compiere le violazioni contestate oppure la volontà del dichiarante di porre rimedio alle inadempienze poste in essere, dimostrando un’adeguata diligenza. In ogni caso, il dichiarante, avrà la possibilità di essere ascoltato dall’Amministrazione e potrà presentare le proprie osservazioni nel termine di 15 giorni dalla notifica della decisione di revoca, fornendo nuovi documenti e prove a sostegno delle proprie difese. Al termine della consultazione, l'Autorità adotterà una decisione in merito alla revoca dell'autorizzazione o, alternativamente, all'annullamento della procedura. Il soggetto destinatario della revoca avrà, in qualsiasi momento, la facoltà di presentare una nuova domanda per l'ottenimento dello status, a condizione che fornisca all'Autorità una dichiarazione relativa a tutte le merci CBAM importate prima della revoca.