Revoca dell'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE

relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive.

Sulla GUUE L 201 del 2-8-2017 è pubblicato il Reg.to (UE) 2017/1408 del 1°-8-2017 concernente la revoca in oggetto.

In particolare, a decorrere dal 3 agosto 2017, è revocata da parte della Commissione l’accettazione dell’impegno in relazione alle seguenti società:

- Shenzhen Topray Solar Co. Ltd, Shanxi Topray Solar Co. Ltd, Leshan Topray Cell Co. Ltd e società loro collegate nell'Unione (codice addizionale Taric B880)

- Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd, Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd ( codice addizionale Taric B899).

Pertanto, le fatture relative all’impegno elencate nell’allegato I del Reg.to (UE) 2017/1408 sono dichiarate nulle. Sono quindi riscossi i dazi antidumping e compensativi dovuti all'atto dell'accettazione della dichiarazione doganale d'immissione in libera pratica, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013.

Inoltre, qualora si dispongano di elementi secondo cui il prezzo che figura su una fattura corrispondente all'impegno a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013, emessa da una delle società il cui impegno è stato inizialmente accettato con la decisione di esecuzione 2013/707/UE (v. allegato II del Reg.to (UE) 2017/1408), non coincide con il prezzo pagato e, di conseguenza, tali società possono aver violato l'impegno, si potrà, se necessario ai fini dei procedimenti nazionali, chiedere alla Commissione una copia dell'impegno e altre informazioni al fine di verificare il prezzo minimo all'importazione applicabile il giorno in cui la fattura relativa all'impegno è stata emessa.

Qualora poi emerga dalla verifica che il prezzo pagato è inferiore al prezzo minimo, saranno riscossi i dazi dovuti a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1037.

Dovranno altresì essere riscossi i dazi dovuti a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013, qualora dalla verifica emerga anche che nella fattura commerciale non sono stati inclusi eventuali sconti e sgravi.

Le informazioni fornite dalla Commissione in merito al prezzo minimo d’impegno potranno essere utilizzate solo ai fini dell'applicazione dei dazi dovuti a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013. In tale contesto gli uffici interessati potranno fornire dette informazioni al debitore di tali dazi al solo scopo di salvaguardare i suoi diritti di difesa. Tali informazioni non potranno in alcun caso essere comunicate a terzi.

(TAR n. 2017-64 prot. n. 90970 del 4-8-2017 - Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali - Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli)

Per l’individuazione della rettifica suddetta si rimanda alla lettura del Reg.to (UE) 2017/1408 nonché dei relativi ALLEGATO I (elenco delle fatture) e ALLEGATO II (elenco dei produttori esportatori per i quali l'accettazione dell'impegno - di cui alla decisione 2013/707/UE - non è interessata dalla revoca in parola).