recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune su alcune merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili e che abroga il regolamento (CE) n. 1147/2002 (pubblicato su Euroscambi agosto/settembre 2002, p. 448)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
Omissis
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Sono sospesi i dazi autonomi della tariffa doganale comune stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 per le parti, le componenti e le altre merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili e loro parti nel corso della costruzione, della riparazione, della manutenzione, del rifacimento, della modifica o della trasformazione.
Tali dazi autonomi della tariffa doganale comune sono sospesi anche per le merci che hanno perso lo stato di aeronavigabilità quando sono importate a fini di riparazione o manutenzione.
2. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, un elenco delle voci, delle sottovoci e dei codici della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 nei quali le merci che possono beneficiare della sospensione sono classificate. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 4, paragrafo 2.
Articolo 2
1. Al fine di beneficiare della sospensione di cui all'articolo 1, il dichiarante, all'atto della presentazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, rende disponibile alle autorità doganali un certificato di riammissione in servizio (modulo 1 dell'AESA) quale figura nell'allegato I, appendice I, del regolamento (UE) n. 748/2012, o un certificato equivalente. Il certificato è reso disponibile utilizzando procedimenti informatici o altri mezzi.
La dichiarazione doganale di immissione in libera pratica riporta un riferimento al numero di identificazione del certificato di riammissione in servizio o, in caso di riparazione o manutenzione di merci che hanno perso lo stato di aeronavigabilità, al numero di identificazione di un precedente certificato di riammissione in servizio.
2. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, un elenco dei certificati che sono considerati equivalenti al certificato di riammissione in servizio (modulo 1 dell'AESA). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 4, paragrafo 2.
Articolo 3
Se le autorità doganali hanno fondati motivi di sospettare che un certificato reso disponibile a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, sia stato falsificato, possono chiedere la consulenza di un rappresentante delle autorità aeronautiche nazionali. Le spese della consulenza sono a carico dell'importatore.
Al momento di decidere se chiedere una consulenza, le autorità doganali tengono conto del rischio che le spese della consulenza superino il beneficio derivante all'importatore dalla sospensione dei dazi, nel caso in cui, secondo la consulenza, le norme per il rilascio di tali certificati non siano state violate.
Articolo 4
1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 285 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 5
Il regolamento (CE) n. 1147/2002 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 19 aprile 2018. Tuttavia, l'articolo 1, paragrafo 1, l'articolo 2, paragrafo 1, e gli articoli 3 e 5 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore degli atti di esecuzione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e all'articolo 2, paragrafo 2, e comunque al più tardi dal 31 dicembre 2018.
Fatto a Lussemburgo, il 16 aprile 2018.