Sulla GUUE L 2226 dell’1-9-2017 è pubblicato il Reg.to (UE) 2017/1514 del 31-8-2017 relativamente al quale si evidenzia che, a decorrere dal 2 settembre 2017,
- conformemente all’articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 13, paragrafo 4, del reg.to (UE) 2016/1036, è aperto un riesame del reg.to 1371/2013 per stabilire se le importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, ad eccezione dei dischi in fibra di vetro, originari della Repubblica popolare cinese o spediti dall'India o dall'Indonesia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari dell'India o dell'Indonesia, attualmente classificati con i codici NC ex 7019 51 00 ed ex 7019 59 00 (codici TARIC: 7019 51 00 14, 7019 51 00 15, 7019 59 00 14 e 7019 59 00 15), prodotti da SPG GLASS FIBRE PVT. LTD (codice addizionale TARIC C205), debbano essere soggette alle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013;
- ai fini di un’eventuale riscossione retroattiva dei dazi antidumping, le predette importazioni - per le quali è abrogato il dazio antidumping istituito dal reg.to (UE) n. 1371/2013 - devono essere sottoposte a registrazione per un periodo di nove mesi, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del reg.to (UE) 2016/1036.
(TAR n. 2017-075 prot. n. 98888 dell’1-9-2017 - Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali - Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli)