REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/909 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 2020
che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio originario della Russia e della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
Omissis
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio, attualmente classificato con i codici NC 7202 21 00, 7202 29 10 e 7202 29 90, originario della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa.
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate sono le seguenti:
Paese | Società | Dazio definitivo | Codice addizionale TARIC |
Repubblica popolare cinese | Erdos Xijin Kuangye Co. Ltd, Qipanjing Industry Park | 15,6% | A829 |
Lanzhou Good Land Ferroalloy Factory Co., Ltd, Xicha Villa | 29,0% | A830 | |
Tutte le altre società | 31,2% | A999 | |
Federazione russa | Bratsk Ferroalloy Plant, Bratsk | 17,8% | A835 |
Tutte le altre società | 22,7% | A999 |
3. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
L’articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato al fine di includere un nuovo produttore esportatore e attribuirgli l’opportuna media ponderata dell’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell’inchiesta iniziale, qualora un nuovo produttore esportatore della RPC o della Russia fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti del fatto che tale produttore esportatore:
a) non ha esportato nell’Unione il prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, nel periodo compreso tra il 1o ottobre 2005 e il 30 settembre 2006 («il periodo dell’inchiesta iniziale»);
b) non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della RPC o della Russia soggetti alle misure antidumping istituite dal presente regolamento; e
c) ha effettivamente esportato nell’Unione il prodotto oggetto del riesame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2020.