REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/870 DELLA COMMISSIONE del 24 giugno 2020

che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio compensativo provvisorio istituito sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell’Egitto e che riscuote il dazio compensativo definitivo sulle importazioni registrate di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell’Egitto
LA COMMISSIONE EUROPEA,
Omissis
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
1. È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di filati tagliati («chopped strands») in fibra di vetro, di lunghezza non superiore a 50 mm; di filati accoppiati in parallelo senza torsione («rovings») in fibra di vetro, esclusi i rovings in fibra di vetro che sono impregnati e rivestiti e subiscono una perdita alla combustione superiore al 3 % (determinata secondo la norma ISO 1887); e di feltri («mats») costituiti da filamenti in fibra di vetro, ad eccezione dei feltri in lana di vetro, attualmente classificati con i codici NC 7019 11 00, ex 7019 12 00, 7019 31 00 (codici TARIC 7019 12 00 22, 7019 12 00 25, 7019 12 00 26 e 7019 12 00 39) e originari dell’Egitto.
2. L’aliquota del dazio compensativo definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti nel paragrafo 1 e fabbricati dalle società elencate di seguito è la seguente:

Società

Aliquota del dazio compensativo definitivo

Codice aggiuntivo TARIC

Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E.

13,1%

C540

Tutte le altre società

13,1%

C999

3. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2
1. È riscosso un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di filati tagliati («chopped strands») in fibra di vetro, di lunghezza non superiore a 50 mm; di filati accoppiati in parallelo senza torsione («rovings») in fibra di vetro, esclusi i rovings in fibra di vetro che sono impregnati e rivestiti e subiscono una perdita alla combustione superiore al 3% (determinata secondo la norma ISO 1887); e di feltri («mats») costituiti da filamenti in fibra di vetro, ad eccezione dei feltri in lana di vetro, attualmente classificati con i codici NC 7019 11 00, ex 7019 12 00, 7019 31 00 (codici TARIC 7019 12 00 22, 7019 12 00 25, 7019 12 00 26 e 7019 12 00 39) e originari dell’Egitto, registrati con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/199 della Commissione.
2. Le aliquote del dazio compensativo definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto nel paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate di seguito sono le seguenti:

Società

Aliquota del dazio definitive
applicabile alle importazioni
registrate

Codice aggiuntivo TARIC

Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E.

8,7%

C540

Tutte le altre società

8,7%

C999

Articolo 3
Gli importi depositati a titolo di dazio compensativo provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2020/379 sono riscossi in via definitiva.

Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2020.