REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1210 DELLA COMMISSIONE del 19 agosto 2020

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1210 DELLA COMMISSIONE del 19 agosto 2020

che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, originari della Repubblica popolare cinese, fabbricati da Jinan Meide Castings Co., Ltd, in seguito alla sentenza del Tribunale nel caso T-650/17
LA COMMISSIONE EUROPEA,
Omissis
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
1. È istituito, a decorrere dal 15 maggio 2013, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’Unione di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, ad eccezione dei componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e delle cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile senza coperchio, attualmente classificati ai codici NC ex 7307 19 10 (codici TARIC 7307 19 10 10 e 7307 19 10 20), originari della Repubblica popolare cinese, fabbricati da Jinan Meide Castings Co., Ltd (codice aggiuntivo TARIC B336).
2. L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato da Jinan Meide è pari al 36,0 % (codice TARIC aggiuntivo B336).
3. Salvo diversa indicazione si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2
Qualsiasi dazio antidumping definitivo versato da Jinan Meide a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1146 in eccesso rispetto al dazio antidumping definitivo istituito a norma dell’articolo 1 è oggetto di rimborso o sgravio. Il rimborso o lo sgravio sono richiesti alle autorità doganali nazionali conformemente alla normativa doganale applicabile.
Qualsiasi rimborso avvenuto a seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-650/17 Jinan Meide è recuperato dalle autorità che hanno effettuato tale rimborso fino a concorrenza dell’importo di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 3
1. Un dazio antidumping definitivo è riscosso anche sulle importazioni registrate conformemente all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1982 della Commissione che sottopone a registrazione determinate importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale originari della Repubblica popolare cinese a seguito della riapertura dell’inchiesta per dare esecuzione alla sentenza del 20 settembre 2019, relativa alla causa T-650/17, per quanto riguarda il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1146, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, originari della Repubblica popolare cinese, fabbricati da Jinan Meide Casting Co., Ltd.
2. L’aliquota del dazio antidumping definitivo sulle importazioni registrate applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto all’articolo 1, paragrafo 1 e fabbricato da Jinan Meide è pari al 36,0 %. 3.Salvo diversa indicazione si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 4
Le autorità doganali sono invitate a interrompere la registrazione delle importazioni, istituita a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1982, che è abrogato.

Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2020.