REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1026 DELLA COMMISSIONE del 21 giugno 2019


sulle disposizioni tecniche relative allo sviluppo, alla manutenzione e all'utilizzo dei sistemi elettronici per lo scambio di informazioni e l'archiviazione di tali informazioni conformemente al codice doganale dell'Unione
LA COMMISSIONE EUROPEA,
Omissis
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica ai seguenti sistemi elettronici sviluppati o aggiornati mediante i seguenti progetti di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578:
a) il sistema di decisioni doganali, sviluppato mediante il progetto di decisioni doganali nell'ambito del CDU;
b) il sistema di gestione uniforme degli utenti e firma digitale (UUM&DS) sviluppato attraverso il progetto di accesso diretto dell'operatore commerciale ai sistemi di informazioni europei (gestione uniforme degli utenti e firma digitale);
c) il sistema delle informazioni tariffarie vincolanti europee (EBTI), aggiornato mediante il progetto di informazioni tariffarie vincolanti (ITV) nell'ambito del CDU;
d) il sistema di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI), aggiornato conformemente ai requisiti del codice mediante il progetto EORI 2;
e) il sistema dell'operatore economico autorizzato (AEO), aggiornato conformemente ai requisiti del codice mediante il progetto dell'operatore economico autorizzato (AEO).

Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) «componente comune» indica un componente dei sistemi elettronici sviluppato a livello unionale, accessibile a tutti gli Stati membri;
2) «componente nazionale» indica un componente dei sistemi elettronici sviluppato a livello nazionale, accessibile allo Stato membro che lo ha istituito.

Articolo 3
Punti di contatto per i sistemi elettronici
La Commissione e gli Stati membri designano punti di contatto per ciascuno dei sistemi elettronici allo scopo di scambiare informazioni volte ad assicurare uno sviluppo, un funzionamento e una manutenzione coordinati di tali sistemi elettronici.
Essi si comunicano i da di tali punti di contatto e si informano reciprocamente e immediatamente in merito a eventuali modifiche apportate a tali dati.

CAPO II
SISTEMA DI DECISIONI DOGANALI
Articolo 4
Oggetto e struttura del sistema di decisioni doganali
1. Il sistema di decisioni doganali permette la comunicazione tra la Commissione, gli Stati membri, gli operatori economici e altre persone ai fini della presentazione e del trattamento delle domande e delle decisioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nonché della gestione delle decisioni relative alle autorizzazioni, ossia modifiche, revoche, sospensioni e annullamenti.
2. Il sistema di decisioni doganali consiste dei seguenti componenti comuni:
a) un portale UE destinato agli operatori commerciali;
b) un sistema di gestione centrale delle decisioni doganali;
c) servizi di riferimento destinati ai clienti.
3. Gli Stati membri possono istituire i seguenti componenti nazionali:
a) un portale nazionale destinato agli operatori commerciali;
b) un sistema di gestione nazionale delle decisioni doganali.

Articolo 5
Utilizzo del sistema di decisioni doganali
1. Il sistema di decisioni doganali è utilizzato ai fini della presentazione e del trattamento delle domande per le seguenti autorizzazioni, nonché della gestione delle decisioni relative alle domande o autorizzazioni:
a) autorizzazione per la semplificazione della determinazione degli importi inclusi nel valore in dogana delle merci, di cui all'articolo 73 del codice;
b) autorizzazione per la costituzione di una garanzia globale, compresa l'eventuale riduzione o esonero, di cui all'articolo 95 del codice;
c) autorizzazione per la dilazione del pagamento del dazio dovuto, qualora l'autorizzazione non sia concessa in relazione a una singola operazione, di cui all'articolo 110 del codice;
d) autorizzazione per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea, di cui all'articolo 148 del codice;
e) autorizzazione ad istituire servizi regolari di trasporto marittimo, di cui all'articolo 120 del regolamento delegato (UE) 2015/2446;
f) autorizzazione per lo status di emittente autorizzato, di cui all'articolo 128 del regolamento delegato (UE) 2015/2446;
g) autorizzazione per il regolare ricorso a una dichiarazione semplificata, di cui all'articolo 166, paragrafo 2, del codice;
h) autorizzazione per lo sdoganamento centralizzato, di cui all'articolo 179 del codice;
i) autorizzazione a presentare una dichiarazione in dogana mediante un'iscrizione dei dati nelle scritture del dichiarante, anche per il regime di esportazione, di cui all'articolo 182 del codice;
j) autorizzazione per l'autovalutazione, di cui all'articolo 185 del codice;
k) autorizzazione per lo status di pesatore autorizzato di banane, di cui all'articolo 155 del regolamento delegato (UE) 2015/2446;
l) autorizzazione per il ricorso al regime di perfezionamento attivo, di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice;
m) autorizzazione per il ricorso al regime di perfezionamento passivo, di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice;
n) autorizzazione per il ricorso al regime di uso finale, di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice;
o) autorizzazione per il ricorso al regime di ammissione temporanea, di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice;
p) autorizzazione per la gestione di strutture di deposito per il deposito doganale delle merci, di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera b), del codice;
q) autorizzazione per lo status di destinatario autorizzato ai fini del regime TIR, di cui all'articolo 230 del codice;
r) autorizzazione per lo status di speditore autorizzato per il transito unionale, di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera a), del codice;
s) autorizzazione per lo status di destinatario autorizzato per il transito unionale, di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice;
t) autorizzazione per l'uso di sigilli di un modello particolare, di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera c), del codice;
u) autorizzazione per l'uso di una dichiarazione di transito con requisiti in materia di dati ridotti, di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera d), del codice;
v) autorizzazione per l'uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione in dogana di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice.
2. I componenti comuni del sistema di decisioni doganali sono utilizzati per le domande e le autorizzazioni di cui al paragrafo 1, nonché per la gestione delle decisioni relative a tali domande e autorizzazioni, qualora tali domande e autorizzazioni possano avere ripercussioni in più di uno Stato membro.
3. Uno Stato membro può decidere che i componenti comuni del sistema di decisioni doganali possono essere utilizzati in relazione alle domande e alle autorizzazioni di cui al paragrafo 1, nonché per la gestione delle decisioni relative a tali domande e autorizzazioni, qualora tali domande e autorizzazioni abbiano ripercussioni unicamente in quello Stato membro.
4. Il sistema di decisioni doganali non è utilizzato per domande, autorizzazioni o decisioni diverse da quelle elencate al paragrafo 1.

Articolo 6
Autenticazione e accesso al sistema di decisioni doganali
1. L'autenticazione e la verifica dell'accesso degli operatori economici e delle altre persone ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema di decisioni doganali sono effettuate mediante il sistema di gestione uniforme degli utenti e firma digitale (UUM&DS) di cui all'articolo 14.
Affinché i rappresentanti doganali possano essere autenticati e possano accedere ai componenti comuni del sistema di decisioni doganali, la loro delega per agire in tale capacità deve essere registrata nel sistema UUM&DS o in un sistema di gestione dell'identità e dell'accesso istituito da uno Stato membro a norma dell'articolo 18.
2. L'autenticazione e la verifica dell'accesso dei funzionari degli Stati membri ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema di decisioni doganali sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.
3. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema di decisioni doganali sono effettuate mediante il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.

Articolo 7
Portale UE destinato agli operatori commerciali
1. Il portale UE destinato agli operatori commerciali è un punto d'accesso al sistema di decisioni doganali per gli operatori economici e le altre persone.
2. Il portale UE destinato agli operatori commerciali interagisce con il sistema centrale di gestione delle decisioni doganali e, se istituito dagli Stati membri, anche con il sistema nazionale di gestione delle decisioni doganali.
3. Il portale UE destinato agli operatori commerciali è utilizzato per le domande e le autorizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nonché per la gestione delle decisioni relative a tali domande e autorizzazioni, qualora tali autorizzazioni o decisioni possano avere ripercussioni in più di uno Stato membro.
4. Uno Stato membro può decidere che il portale UE destinato agli operatori commerciali può essere utilizzato per le domande e le autorizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nonché per la gestione delle decisioni relative a tali domande e autorizzazioni, qualora tali autorizzazioni o decisioni abbiano ripercussioni unicamente in quello Stato membro. Lo Stato membro che decide di utilizzare il portale UE destinato agli operatori commerciali per le autorizzazioni o decisioni che hanno ripercussioni solo in quello Stato membro ne informa la Commissione.

Articolo 8
Sistema centrale di gestione delle decisioni doganali
1. Il sistema centrale di gestione delle decisioni doganali è utilizzato dalle autorità doganali per il trattamento delle domande e autorizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nonché per la gestione delle decisioni relative a tali domande e autorizzazioni, per verificare che siano soddisfatte le condizioni per l'accettazione di una domanda e per l'adozione di una decisione.
2. Il sistema centrale di gestione delle decisioni doganali interagisce con il portale UE destinato agli operatori commerciali, con i servizi di riferimento destinati ai clienti e, se istituito dagli Stati membri, con il sistema nazionale di gestione delle decisioni doganali.

Articolo 9
Consultazione tra le autorità doganali mediante il sistema di decisioni doganali
L'autorità doganale di uno Stato membro utilizza il sistema centrale di gestione delle decisioni doganali quando ha bisogno di consultare l'autorità doganale di un altro Stato membro prima di adottare una decisione in merito alle domande o alle autorizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

Articolo 10
Servizi di riferimento destinati ai clienti
I servizi di riferimento destinati ai clienti sono impiegati per l'archiviazione centrale dei dati relativi alle autorizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nonché per le decisioni relative a tali autorizzazioni; essi consentono la consultazione, la riproduzione e la convalida di dette autorizzazioni da parte di altri sistemi elettronici istituiti ai fini dell'articolo 16 del codice.

Articolo 11
Portale nazionale destinato agli operatori commerciali
1. Il portale nazionale destinato agli operatori commerciali, se istituito, è un punto d'accesso supplementare al sistema di decisioni doganali destinato agli operatori economici e ad altre persone.
2. Per quanto riguarda le domande e le autorizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nonché la gestione delle decisioni relative a tali domande e autorizzazioni, qualora esse possano avere ripercussioni in più di uno Stato membro, gli operatori economici e le altre persone possono scegliere di utilizzare il portale nazionale destinato agli operatori commerciali, se istituito, o il portale UE destinato agli operatori commerciali.
3. Il portale nazionale destinato agli operatori commerciali interagisce con il sistema nazionale di gestione delle decisioni doganali, se istituito.
4. Lo Stato membro che istituisce un portale nazionale destinato agli operatori commerciali ne informa la Commissione.

Articolo 12
Sistema nazionale di gestione delle decisioni doganali
1. Il sistema nazionale di gestione delle decisioni doganali, se istituito, è utilizzato dall'autorità doganale dello Stato membro che lo ha istituito per il trattamento delle domande e autorizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nonché per la gestione delle decisioni relative a tali domande e autorizzazioni, per verificare che siano soddisfatte le condizioni per l'accettazione di una domanda e per l'adozione di una decisione.
2. Il sistema nazionale di gestione delle decisioni doganali interagisce con quello centrale ai fini della consultazione tra le autorità doganali di cui all'articolo 9.

Articolo 13
Migrazione dei dati relativi alle autorizzazioni nel sistema di decisioni doganali
1. I dati relativi alle autorizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, laddove tali autorizzazioni siano state rilasciate dal 1° maggio 2016 o concesse a norma dell'articolo 346 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione e possano avere ripercussioni in più di uno Stato membro, sono trasferiti e archiviati nel sistema di decisioni doganali se queste autorizzazioni sono valide alla data di migrazione. La migrazione è effettuata entro il 1o maggio 2019.
Uno Stato membro può decidere di applicare il primo comma anche alle autorizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, che abbiano ripercussioni unicamente in quello Stato membro.
2. Le autorità doganali provvedono affinché i dati da trasferire a norma del paragrafo 1 siano conformi ai requisiti in materia di dati stabiliti nell'allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e nell'allegato A del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. A tal fine, esse possono richiedere le informazioni necessarie al titolare dell'autorizzazione.

CAPO III
SISTEMA DI GESTIONE UNIFORME DEGLI UTENTI E FIRMA DIGITALE
Articolo 14
Oggetto e struttura del sistema UUM&DS
1. Il sistema UUM&DS consente la comunicazione tra la Commissione e i sistemi di gestione dell'identità e dell'accesso degli Stati membri di cui all'articolo 18, allo scopo di fornire al personale della Commissione, agli operatori economici e alle altre persone un accesso autorizzato e sicuro ai sistemi elettronici.
2. Il sistema UUM&DS consiste dei seguenti componenti comuni:
a) un sistema di gestione dell'accesso;
b) un sistema di gestione amministrativa.
3. Il sistema di gestione dell'identità e dell'accesso è istituito da uno Stato membro come componente nazionale del sistema UUM&DS.

Articolo 15
Utilizzo del sistema UUM&DS
Il sistema UUM&DS è utilizzato per assicurare l'autenticazione e la verifica dell'accesso:
a) di operatori economici e altre persone ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema di decisioni doganali, del sistema EBTI e del sistema AEO;
b) del personale della Commissione ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema di decisioni doganali, del sistema EBTI, del sistema EORI e del sistema AEO nonché della manutenzione e gestione del sistema UUM&DS.

Articolo 16
Sistema di gestione dell'accesso
La Commissione istituisce il sistema di gestione dell'accesso per convalidare le richieste di accesso presentate dagli operatori economici e da altre persone nell'ambito del sistema UUM&DS mediante l'interazione con i sistemi di gestione dell'identità e dell'accesso degli Stati membri di cui all'articolo 18.

Articolo 17
Sistema di gestione amministrativa
La Commissione istituisce il sistema di gestione amministrativa per gestire le modalità di autenticazione e autorizzazione per la convalida dei dati di identificazione degli operatori economici e di altre persone allo scopo di permettere l'accesso ai sistemi elettronici.

Articolo 18
Sistemi di gestione dell'identità e dell'accesso degli Stati membri
Gli Stati membri istituiscono un sistema di gestione dell'identità e dell'accesso per assicurare:
a) una registrazione e archiviazione sicura dei dati di identificazione degli operatori economici e di altre persone;
b) uno scambio sicuro dei dati di identificazione firmati e criptati degli operatori economici e delle altre persone.

CAPO IV
SISTEMA DELLE INFORMAZIONI TARIFFARIE VINCOLANTI EUROPEE (EBTI)
Articolo 19
Oggetto e struttura del sistema EBTI
1. Conformemente agli articoli 33 e 34 del codice, il sistema EBTI consente quanto segue:
a) la comunicazione fra la Commissione, gli Stati membri, gli operatori economici e le altre persone ai fini della presentazione e del trattamento delle domande ITV e delle decisioni ITV;
b) la gestione di eventuali eventi successivi che possono incidere sulla domanda o sulla decisione originaria;
c) il controllo dell'utilizzo obbligatorio delle decisioni ITV;
d) il controllo e la gestione dell'uso esteso delle decisioni ITV.
2. Il sistema EBTI consiste dei seguenti componenti comuni:
a) un portale UE destinato agli operatori commerciali;
b) un sistema centrale EBTI;
c) la capacità di monitorare l'uso delle decisioni ITV.
3. Gli Stati membri hanno la facoltà di istituire, come componente nazionale, un sistema nazionale delle informazioni tariffarie vincolanti («sistema nazionale ITV») in abbinamento a un portale nazionale destinato agli operatori commerciali.

Articolo 20
Utilizzo del sistema EBTI
1. Il sistema EBTI è utilizzato per presentare, trattare, scambiare e archiviare le informazioni relative alle domande e alle decisioni ITV o a qualsiasi evento successivo che può incidere sulla domanda o sulla decisione originaria, a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
2. Il sistema EBTI è utilizzato in ausilio al monitoraggio da parte delle autorità doganali relativamente al rispetto degli obblighi derivanti dall'ITV a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
3. Il sistema EBTI è utilizzato dalla Commissione per informare gli Stati membri, a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, non appena sono raggiunti i quantitativi di merci che possono essere sdoganati durante un periodo di uso esteso.

Articolo 21
Autenticazione e accesso al sistema EBTI
1. L'autenticazione e la verifica dell'accesso degli operatori economici e delle altre persone ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema EBTI sono effettuate mediante il sistema UUM&DS di cui all'articolo 14.
Affinché i rappresentanti doganali possano essere autenticati e possano accedere ai componenti comuni del sistema EBTI, la loro delega di agire in tale capacità deve essere registrata nel sistema UUM&DS o in un sistema di gestione dell'identità e dell'accesso istituito da uno Stato membro a norma dell'articolo 18.
2. L'autenticazione e la verifica dell'accesso dei funzionari degli Stati membri ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema EBTI sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.
3. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema EBTI sono effettuate mediante il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.

Articolo 22
Portale UE destinato agli operatori commerciali
1. Il portale UE destinato agli operatori commerciali è un punto d'accesso al sistema EBTI per gli operatori economici e altre persone.
2. Il portale UE destinato agli operatori commerciali interagisce con il sistema centrale EBTI e rinvia ai portali nazionali destinati agli operatori commerciali laddove gli Stati membri abbiano istituito sistemi nazionali ITV.
3. Il portale UE destinato agli operatori commerciali è utilizzato per presentare e scambiare informazioni relative alle domande e alle decisioni ITV o a qualsiasi evento successivo che può incidere sulla domanda o sulla decisione originaria.

Articolo 23
Sistema centrale EBTI
1. Il sistema centrale EBTI è utilizzato dalle autorità doganali per trattare, scambiare e archiviare informazioni relative alle domande e alle decisioni ITV o a qualsiasi evento successivo che può incidere sulla domanda o sulla decisione originaria, per verificare che siano soddisfatte le condizioni per l'accettazione di una domanda e per l'adozione di una decisione.
2. Il sistema centrale EBTI è utilizzato dalle autorità doganali ai fini dell'articolo 16, paragrafo 4, dell'articolo 17, dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b) e dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
3. Il sistema centrale EBTI interagisce con il portale UE destinato agli operatori commerciali e con i sistemi nazionali ITV, se istituiti.

Articolo 24
Consultazione tra le autorità doganali mediante il sistema centrale EBTI
L'autorità doganale di uno Stato membro utilizza il sistema centrale EBTI a fini di consultazione dell'autorità doganale di un altro Stato membro per garantire la conformità con l'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Articolo 25
Monitoraggio dell'uso delle decisioni ITV
La capacità di monitorare l'uso delle decisioni ITV è utilizzata ai fini dell'articolo 21, paragrafo 3, e dell'articolo 22, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Articolo 26
Portale nazionale destinato agli operatori commerciali
1. Se uno Stato membro ha istituito un sistema nazionale ITV a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, il portale nazionale destinato agli operatori commerciali è il principale punto d'ingresso verso il sistema nazionale ITV per gli operatori economici e le altre persone.
2. Gli operatori commerciali e le altre persone utilizzano il portale nazionale destinato agli operatori commerciali, se istituito, per le domande e le decisioni ITV o qualsiasi evento successivo che può incidere sulla domanda o sulla decisione originaria.
3. Il portale nazionale destinato agli operatori commerciali interagisce con il sistema nazionale ITV, se istituito.
4. Il portale nazionale destinato agli operatori commerciali agevola i processi equivalenti a quelli agevolati dal portale UE destinato agli operatori commerciali.
5. Lo Stato membro che istituisce un portale nazionale destinato agli operatori commerciali ne informa la Commissione. La Commissione garantisce che si possa accedere al portale nazionale destinato agli operatori commerciali direttamente dal portale UE destinato agli operatori commerciali.

Articolo 27
Sistema nazionale ITV
1. Il sistema nazionale ITV, se istituito, è utilizzato dall'autorità doganale dello Stato membro che lo ha istituito per trattare, scambiare e archiviare informazioni relative alle domande e alle decisioni ITV o a qualsiasi evento successivo che può incidere sulla domanda o sulla decisione originaria per verificare che siano soddisfatte le condizioni per l'accettazione di una domanda o per l'adozione di una decisione.
2. L'autorità doganale di uno Stato membro utilizza il proprio sistema nazionale ITV ai fini dell'articolo 16, paragrafo 4, dell'articolo 17, dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b) e dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, a meno che non utilizzi il sistema centrale EBTI a tali fini.
3. Il sistema nazionale ITV interagisce con il portale nazionale destinato agli operatori commerciali e con il sistema centrale EBTI. CAPO V SISTEMA DI REGISTRAZIONE E IDENTIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Articolo 28
Oggetto e struttura del sistema EORI
Il sistema EORI consente una registrazione e un'identificazione univoche a livello unionale degli operatori economici e delle altre persone.
Il sistema EORI consiste dei seguenti componenti:
a) un sistema centrale EORI;
b) i sistemi nazionali EORI, se istituiti dagli Stati membri.

Articolo 29
Utilizzo del sistema EORI
1. Il sistema EORI è utilizzato ai seguenti fini:
a) ricevere i dati per la registrazione degli operatori economici e delle altre persone, come indicato all'allegato 12-01 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 («dati EORI») comunicati dagli Stati membri;
b) archiviare a livello centrale i dati EORI relativi alla registrazione e all'identificazione degli operatori economici e delle altre persone;
c) mettere a disposizione degli Stati membri i dati EORI.
2. Il sistema EORI consente alle autorità doganali di accedere online ai dati EORI archiviati a livello centrale.
3. Il sistema EORI interagisce con tutti gli altri sistemi elettronici in cui si utilizza il numero EORI.

Articolo 30
Autenticazione e accesso al sistema centrale EORI
1. L'autenticazione e la verifica dell'accesso dei funzionari degli Stati membri ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema EORI sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.
2. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema EORI sono effettuate mediante il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.

Articolo 31
Sistema centrale EORI
1. Il sistema centrale EORI è utilizzato dalle autorità doganali ai fini dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
2. Il sistema centrale EORI interagisce con i sistemi nazionali EORI, se istituiti.

Articolo 32
Sistema nazionale EORI
1. Se istituito, un sistema nazionale EORI è utilizzato dall'autorità doganale dello Stato membro che lo ha istituito per scambiare e archiviare i dati EORI.
2. Un sistema nazionale EORI interagisce con il sistema centrale EORI.

CAPO VI
SISTEMA DELL'OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO
Articolo 33
Oggetto e struttura del sistema AEO
1. Il sistema AEO consente la comunicazione fra la Commissione, gli Stati membri, gli operatori economici e le altre persone al fine di presentare ed trattare le domande AEO e di concedere le autorizzazioni AEO nonché di gestire qualsiasi evento successivo che può incidere sulla decisione originaria, a norma dell'articolo 30 paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
2. Il sistema AEO consiste dei seguenti componenti comuni:
a) un portale UE destinato agli operatori commerciali;
b) un sistema centrale AEO.
3. Gli Stati membri possono istituire i seguenti componenti nazionali:
a) un portale nazionale destinato agli operatori commerciali;
b) un sistema nazionale dell'operatore economico autorizzato («sistema nazionale AEO»).

Articolo 34
Utilizzo del sistema AEO
1. Il sistema AEO è utilizzato per presentare, scambiare, trattare e archiviare le informazioni relative alle domande e alle decisioni AEO o a qualsiasi evento successivo che può incidere sulla domanda o sulla decisione originaria, a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, e dell'articolo 31, paragrafi 1 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
2. Le autorità doganali utilizzano il sistema AEO per adempiere ai loro obblighi a norma dell'articolo 31, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) 2015/2447 e per tenere una registrazione delle consultazioni pertinenti.

Articolo 35
Autenticazione e accesso al sistema centrale AEO
1. L'autenticazione e la verifica dell'accesso degli operatori economici e delle altre persone ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema AEO sono effettuate mediante il sistema UUM&DS di cui all'articolo 14. Affinché i rappresentanti doganali possano essere autenticati e possano accedere ai componenti comuni del sistema AEO, la loro delega per agire in tale capacità deve essere registrata nel sistema UUM&DS o in un sistema di gestione dell'identità e dell'accesso istituito da uno Stato membro a norma dell'articolo 18.
2. L'autenticazione e la verifica dell'accesso dei funzionari degli Stati membri ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema AEO sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.
3. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema AEO sono effettuate mediante il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.

Articolo 36
Portale UE destinato agli operatori commerciali
1. Il portale UE destinato agli operatori commerciali è un punto d'accesso al sistema AEO per gli operatori economici e le altre persone.
2. Il portale UE destinato agli operatori commerciali interagisce con il sistema centrale AEO e rinvia verso i portali nazionali destinati agli operatori commerciali, se istituiti.
3. Il portale UE destinato agli operatori commerciali è utilizzato per presentare e scambiare informazioni relative alle domande e alle decisioni AEO o a qualsiasi evento successivo che può incidere sulla domanda o sulla decisione originaria.

Articolo 37
Sistema centrale AEO
1. Il sistema centrale AEO è utilizzato dalle autorità doganali per scambiare e archiviare informazioni relative alle domande e alle decisioni AEO o a qualsiasi evento successivo che può incidere sulla domanda o sulla decisione originaria.
2. Le autorità doganali utilizzano il sistema centrale AEO ai fini degli articoli 30 e 31 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
3. Il sistema centrale AEO interagisce con il portale UE destinato agli operatori commerciali e con i sistemi nazionali AEO, se istituiti.

Articolo 38
Portale nazionale destinato agli operatori commerciali
1. Il portale nazionale destinato agli operatori commerciali, se istituito, consente lo scambio di informazioni relative alle domande e alle decisioni AEO.
2. Gli operatori economici utilizzano il portale nazionale loro destinato, se istituito, per scambiare informazioni con le autorità doganali in merito alle domande e alle decisioni AEO.
3. Il portale nazionale destinato agli operatori commerciali interagisce con il sistema nazionale AEO.

Articolo 39
Sistema nazionale AEO
1. Il sistema nazionale AEO, se istituito, è utilizzato dall'autorità doganale dello Stato membro che lo ha istituito per scambiare e archiviare informazioni relative alle domande e alle decisioni AEO o a qualsiasi evento successivo che può incidere sulla domanda o sulla decisione originaria.
2. Il sistema nazionale AEO interagisce con il portale nazionale destinato agli operatori commerciali, se istituito, e con il sistema centrale AEO.

CAPO VII
FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI ELETTRONICI E FORMAZIONE AL LORO UTILIZZO
Articolo 40
Sviluppo, prove, utilizzazione e gestione dei sistemi elettronici
1. I componenti comuni sono sviluppati, sottoposti a prove, utilizzati e gestiti dalla Commissione. I componenti nazionali sono sviluppati, sottoposti a prove, utilizzati e gestiti dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri assicurano che i componenti nazionali siano compatibili con i componenti comuni.

Articolo 41
Manutenzione e modifiche ai sistemi elettronici
1. La Commissione esegue la manutenzione dei componenti comuni e gli Stati membri eseguono la manutenzione dei rispettivi componenti nazionali.
2. La Commissione e gli Stati membri assicurano il funzionamento ininterrotto dei sistemi elettronici.
3. La Commissione può modificare i componenti comuni dei sistemi elettronici in caso di malfunzionamento, per aggiungere nuove funzionalità o modificare quelle esistenti.
4. La Commissione informa gli Stati membri di eventuali modifiche e aggiornamenti dei componenti comuni.
5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le modifiche e gli aggiornamenti dei componenti nazionali che possono avere ripercussioni sul funzionamento dei componenti comuni.
6. La Commissione e gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico le informazioni sulle modifiche e sugli aggiornamenti dei sistemi elettronici di cui ai paragrafi 4 e 5.

Articolo 42
Guasto temporaneo dei sistemi elettronici
1. In caso di guasto temporaneo dei sistemi elettronici di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del codice, gli operatori economici e le altre persone trasmettono le informazioni per adempiere alle formalità in questione con i mezzi stabiliti dagli Stati membri, compresi quelli diversi dai procedimenti informatici.
2. Le autorità doganali provvedono affinché le informazioni trasmesse a norma del paragrafo 1 siano rese disponibili nei rispettivi sistemi elettronici entro sette giorni da quando i rispettivi sistemi elettronici tornano ad essere disponibili.
3. La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente qualora i sistemi elettronici non siano disponibili a causa di un guasto temporaneo.

Articolo 43
Assistenza alla formazione con riguardo all'uso e al funzionamento dei componenti comuni
La Commissione assiste gli Stati membri con riguardo all'uso e al funzionamento dei componenti comuni dei sistemi elettronici mediante la fornitura del materiale formativo appropriato.

CAPO VIII
PROTEZIONE DEI DATI, GESTIONE DEI DATI, PROPRIETÀ E SICUREZZA DEI SISTEMI ELETTRONICI
Articolo 44
Protezione dei dati personali
1. I dati personali registrati nei sistemi elettronici sono trattati ai fini dell'attuazione della normativa doganale, tenuto conto degli obiettivi specifici di ciascuno dei sistemi elettronici di cui, rispettivamente, all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 14, paragrafo 1, all'articolo 19, paragrafo 1, all'articolo 28 e all'articolo 33, paragrafo 1.
2. Conformemente all'articolo 62 del regolamento (UE) 2018/1725, le autorità nazionali di vigilanza nel settore della protezione dei dati personali e il Garante europeo della protezione dei dati collaborano al fine di assicurare un controllo coordinato del trattamento dei dati personali registrati nei sistemi elettronici.

Articolo 45
Aggiornamento dei dati nei sistemi elettronici
Gli Stati membri provvedono affinché i dati registrati a livello nazionale corrispondano ai dati registrati nei componenti comuni e siano tenuti aggiornati.

Articolo 46
Limitazione dell'accesso ai dati e del trattamento dei dati
1. I dati registrati nei componenti comuni dei sistemi elettronici da uno Stato membro possono essere consultati o trattati dal suddetto Stato membro. I dati possono anche essere consultati e trattati da un altro Stato membro se coinvolto nel trattamento di una domanda o nella gestione di una decisione cui i dati si riferiscono.
2. I dati registrati nei componenti comuni dei sistemi elettronici da un operatore economico o da un'altra persona possono essere consultati o trattati da tale operatore economico o tale persona. I dati possono anche essere consultati e trattati da uno Stato membro coinvolto nel trattamento di una domanda o nella gestione di una decisione cui i dati si riferiscono.
3. I dati registrati nel sistema centrale EBTI da uno Stato membro possono essere trattati dal suddetto Stato membro. I dati possono anche essere trattati da un altro Stato membro se coinvolto nel trattamento di una domanda cui i dati si riferiscono, anche mediante consultazione, ai sensi dell'articolo 24. A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, possono accedervi tutti gli Stati membri.
4. I dati registrati nel sistema centrale EBTI da un operatore economico o da un'altra persona possono essere consultati o trattati da tale operatore economico o tale persona. A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, possono accedervi tutti gli Stati membri.

Articolo 47
Proprietà del sistema
1. La Commissione è proprietaria dei componenti comuni del sistema.
2. Gli Stati membri sono proprietari dei componenti nazionali del sistema.

Articolo 48
Sicurezza del sistema
1. La Commissione assicura la sicurezza dei componenti comuni. Gli Stati membri assicurano la sicurezza dei componenti nazionali.
A tal fine, la Commissione e gli Stati membri adottano almeno le misure necessarie per:
a) impedire a qualsiasi persona non autorizzata di accedere alle installazioni utilizzate per il trattamento dei dati;
b) impedire l'introduzione di dati e qualsiasi consultazione, modifica o cancellazione di dati da parte di persone non autorizzate;
c) individuare qualsiasi attività di cui alle lettere a) e b).
2. La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente in merito a qualsiasi attività che possa comportare una violazione o una sospetta violazione della sicurezza dei sistemi elettronici.

CAPO IX
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 49
Valutazione dei sistemi elettronici
La Commissione e gli Stati membri effettuano valutazioni dei componenti di cui sono responsabili e, in particolare, analizzano la sicurezza e l'integrità dei componenti e la riservatezza dei dati trattati nell'ambito di tali componenti.
La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente dei risultati della valutazione.

Articolo 50
Abrogazione
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2089 è abrogato.

Articolo 51
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2019.