relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/724 (pubblicato su Euroscambi 2018, n. ord. 180077 del 18-5-2018)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) In conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2018/724 della Commissione (2), la Commissione doveva informare per iscritto, non oltre il 18 maggio 2018, il Consiglio per gli scambi di merci dell'OMC che, salvo sua disapprovazione, l'Unione europea avrebbe sospeso l'applicazione agli scambi con gli Stati Uniti d'America (di seguito «Stati Uniti») delle concessioni tariffarie di cui all'accordo GATT del 1994 per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato I e nell'allegato II del regolamento, in modo da consentire l'applicazione di dazi doganali supplementari sulle importazioni di tali prodotti originari degli Stati Uniti.
(2) Il 18 maggio 2018 la Commissione ha presentato la suddetta comunicazione scritta e il Consiglio per gli scambi di merci dell'OMC non ha disapprovato la misura entro il termine di 30 giorni. L'Unione ha quindi sospeso, in seno all'OMC, l'applicazione delle concessioni tariffarie agli scambi con gli Stati Uniti, a norma del GATT 1994, per quanto concerne i suddetti prodotti.
(3) L'8 marzo 2018 gli Stati Uniti hanno adottato misure di salvaguardia sotto forma di aumento delle tariffe doganali sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio e di alluminio, con effetto a decorrere dal 23 marzo 2018 e con durata illimitata. Dopo due proroghe della data di applicazione effettiva dell'aumento delle tariffe per l'Unione europea, tale aumento ha preso effetto per l'Unione il 1° giugno 2018 con durata illimitata.
(4) Di conseguenza, conformemente all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/724, la Commissione dovrebbe imporre dazi doganali supplementari sui prodotti elencati nell'allegato I e nell'allegato II, come indicato nei considerando 6 e da 12 a 15 del medesimo regolamento, secondo le modalità di cui ai considerando 7 e da 16 a 19 di detto regolamento e nel rispetto dei termini prescritti di cui al considerando 5 di detto regolamento, in modo che:
a) i dazi supplementari ad valorem del 10% e del 25% sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato I si applichino dalla date di entrata in vigore del presente regolamento e finché gli Stati Uniti non cessino di applicare le misure di salvaguardia ai prodotti provenienti dall'Unione;
b) i dazi supplementari ad valorem del 10%, 25%, 35% e 50% sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato II si applichino a partire dal 1o giugno 2021 o, se precedente, dalla data in cui l'organo di risoluzione delle controversie dell'OMC adotta la decisione, o tale decisione gli viene notificata, secondo la quale le misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti non sono conformi alle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC. I dazi di cui sopra restano in vigore finché gli Stati Uniti non cessino di applicare le suddette misure all'Unione.
(5) A causa di un errore materiale, è opportuno modificare il regolamento (UE) 2018/724. L'errore riguarda il dazio supplementare massimo per il codice NC 9504 40 00 nell'allegato I, che dovrebbe essere del 10% anziché del 25%. È opportuno modificare di conseguenza anche il considerando 12, l'articolo 2, lettera a) e l'allegato I di detto regolamento. I prodotti e il livello dei dazi supplementari che figurano nell'allegato I e nell'allegato II sono identici nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/724, come modificato, e nel presente regolamento.
(6) Il presente regolamento non pregiudica la questione della conformità delle misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti alle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC.
(7) La Commissione può modificare il presente regolamento, se lo ritiene opportuno, per tener conto di qualsiasi variazione o modifica delle misure di salvaguardia degli Stati Uniti, anche attraverso l'esclusione di prodotti o di imprese.
(8) L'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/724 prevede che non si applichi un dazio supplementare ai prodotti elencati negli allegati di detto regolamento per i quali è stata rilasciata, prima della data di entrata in vigore del regolamento medesimo, una licenza d'importazione che comporti un'esenzione o una riduzione del dazio. Il regolamento prevede inoltre che non si applichi un dazio supplementare ai prodotti elencati negli allegati del medesimo regolamento per i quali gli importatori possano dimostrare che l'esportazione dagli Stati Uniti nell'Unione è avvenuta prima della data di applicazione del dazio supplementare.
(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sugli ostacoli agli scambi, istituito dal regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'Unione applica dazi doganali supplementari sulle importazioni nell'Unione dei prodotti elencati nell'allegato I e nell'allegato II del presente regolamento, originari degli Stati Uniti d'America (di seguito «Stati Uniti»).
Articolo 2
L'applicazione di dazi doganali supplementari su tali prodotti avviene nel modo seguente:
a) nella prima fase, si applicano dazi supplementari ad valorem del 10% e del 25% sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato I, come ivi specificato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;
b) nella seconda fase, si applicano altri dazi ad valorem del 10%, 25%, 35% e 50% sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato II, come ivi specificato,
— a decorrere dal 1o giugno 2021, oppure
— se precedente, a partire dal quinto giorno successivo alla data in cui l'organo di risoluzione delle controversie dell'OMC adotta la decisione, o tale decisione gli viene notificata, secondo la quale le misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti non sono conformi alle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC. In quest'ultimo caso, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso in cui è indicata la data di adozione o notifica di tale decisione.
Articolo 3
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/724 è così modificato:
1) il considerando 12 è sostituito dal seguente:
«Nel rispetto dei termini prescritti, di cui al considerando 5, i dazi doganali supplementari dovrebbero applicarsi, se o in quanto necessario, in due fasi. Nella prima fase potrebbero essere applicati con effetto immediato dazi ad valorem massimi del 10% e del 25% sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato I, finché gli Stati Uniti non cessino di applicare le misure di salvaguardia ai prodotti provenienti dall'Unione.»;
2) all'articolo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«nella prima fase sono applicati dazi ad valorem supplementari massimi del 10% e del 25% sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato I, a partire dal 20 giugno 2018.»;
3) nell'allegato I, il dazio supplementare per il codice NC 9504 40 00 è così modificato:
l'aliquota «25% » è sostituita dall'aliquota «10%».
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2018.
_______________
(1) Regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 50).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/724 della Commissione, del 16 maggio 2018, relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America (GU L 122 del 17.5.2018, pag. 14).
(3) Regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che stabilisce le procedure dell'Unione nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti dell'Unione nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (GU L 272 del 16.10.2015, pag. 1).
ALLEGATO I
Prodotti soggetti a dazi supplementari nella prima fase
NC 2018 (1) | Dazio supplementare |
0710 40 00 0711 90 30 0713 33 90 1005 90 00 1006 30 21 1006 30 23 1006 30 25 1006 30 27 1006 30 42 1006 30 44 1006 30 46 1006 30 48 1006 30 61 1006 30 63 1006 30 65 1006 30 67 1006 30 92 1006 30 94 1006 30 96 1006 30 98 1006 40 00 1904 10 30 1904 90 10 2001 90 30 2004 90 10 2005 80 00 2008 11 10 2009 12 00 2009 19 11 2009 19 19 2009 19 91 |
25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% |
2009 19 98 2009 81 11 2009 81 19 2009 81 31 2009 81 59 2009 81 95 2009 81 99 2208 30 11 2208 30 19 2208 30 82 2208 30 88 2402 10 00 2402 20 10 2402 20 90 2402 90 00 2403 11 00 2403 19 10 2403 19 90 2403 91 00 2403 99 10 2403 99 90 3304 20 00 3304 30 00 3304 91 00 6109 10 00 6109 90 20 6109 90 90 6203 42 31 6203 42 90 6203 43 11 6204 62 31 6204 62 90 6302 31 00 6403 59 95 7210 12 20 |
25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% |
7210 12 80 7219 12 10 7219 12 90 7219 13 10 7219 13 90 7219 32 10 7219 32 90 7219 33 10 7219 33 90 7219 34 10 7219 34 90 7219 35 90 7222 20 11 7222 20 21 7222 20 29 7222 20 31 7222 20 81 7222 20 89 7222 40 10 7222 40 50 7222 40 90 7223 00 11 7223 00 19 7223 00 91 7226 92 00 7228 30 20 7228 30 41 7228 30 49 7228 30 61 7228 30 69 7228 30 70 7228 30 89 7228 50 20 7228 50 40 7228 50 69 |
25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% |
7228 50 80 7229 90 20 7229 90 50 7229 90 90 7301 20 00 7304 31 20 7304 31 80 7304 41 00 7306 30 11 7306 30 19 7306 30 41 7306 30 49 7306 30 72 7306 30 77 7306 30 80 7306 40 20 7306 40 80 7307 11 10 7307 11 90 7307 19 10 7307 19 90 7308 30 00 7308 40 00 7308 90 51 7308 90 59 7308 90 98 7309 00 10 7309 00 51 7309 00 59 7310 29 10 7310 29 90 7311 00 13 7311 00 19 7311 00 99 7314 14 00 |
25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% |
7314 19 00 7314 49 00 7315 11 10 7315 11 90 7315 12 00 7315 19 00 7315 89 00 7315 90 00 7318 14 10 7318 14 91 7318 14 99 7318 16 40 7318 16 60 7318 16 92 7318 16 99 7321 11 10 7321 11 90 7322 90 00 7323 93 00 7323 99 00 7324 10 00 7325 10 00 7325 99 10 7325 99 90 7326 90 30 7326 90 40 7326 90 50 7326 90 60 7326 90 92 7326 90 96 7606 11 10 7606 11 91 7606 12 20 7606 12 92 7606 12 93 |
25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% |
8711 40 00 8711 50 00 8903 91 10 8903 91 90 8903 92 10 8903 92 91 8903 92 99 8903 99 10 8903 99 91 8903 99 99 9504 40 00 |
25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 10% |
(1) I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1) e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva, compreso da ultimo il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 282 del 31.10.2017, pag. 1). |