che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dello Sri Lanka, da parte della City Cycle Industries
LA COMMISSIONE EUROPEA,
Omissis
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, originari della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni di biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, spediti dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari dello Sri Lanka, attualmente classificati ai codici NC ex 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712 00 30 10 e 8712 00 70 91), da parte della City Cycle Industries (codice addizionale TARIC B131).
2. Il dazio di cui al paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni spedite dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dello Sri Lanka, registrate in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/678.
Articolo 2
Si invitano le autorità doganali a sospendere la registrazione delle importazioni prevista conformemente all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/678 (pubblicato su Euroscambi al n. ord. 170078).
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2018.