REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/267 DELLA COMMISSIONE del 19 febbraio 2018

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
Omissis
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2018.

 

ALLEGATO

Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazioni
(1) (2) (3)
1) Prodotto (cosiddetto «masterbatch») in forma di pellet termoplastici costituito da:
— olio di lavanda;
— olio di menta piperita;
— citronellale;
— benzoato di sodio;
— un polimero (etilene vinilacetato - EVA) o polietilene a bassa densità (LDPE).
Il prodotto è utilizzato come materia prima per l'incorporazione degli oli essenziali durante il processo di trasformazione della plastica. Lo scopo è evitare che certi animali mordano e danneggino i prodotti finiti in materie plastiche.
3302 90 90 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 del capitolo 33, nonché dal testo dei codici NC 3302, 3302 90 e 3302 90 90. La classificazione alla voce 3901 è esclusa in quanto il contenuto polimerico del prodotto (EVA o LDPE) agisce solo come vettore degli oli essenziali. Gli oli essenziali sono la componente principale e conferiscono al prodotto il suo carattere essenziale (ossia le proprietà repellenti contro roditori, termiti e altri animali). Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 3302 90 90 come altri miscugli di sostanze odorifere e miscugli a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria.
2) Prodotto (cosiddetto «masterbatch») in forma di pellet termoplastici costituito da:
— permetrina (ISO);
— olio di timolo;
— olio di eugenolo;
— olio di citrale;
— denatonium benzoato;
— derivati dell'acido benzoico;
— lidocaina (DCI);
— un polimero (etilene vinilacetato - EVA) o polietilene a bassa densità (LDPE).
Il prodotto è utilizzato come materia prima per l'incorporazione dell'insetticida durante il processo di trasformazione della plastica. Lo scopo è evitare che le termiti mordano e danneggino i prodotti finiti in materie plastiche.
3808 91 10 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 3808, 3808 91 e 3808 91 10. La classificazione alla voce 3901 è esclusa in quanto il contenuto polimerico del prodotto (EVA o LDPE) agisce solo come vettore dell'insetticida. La classificazione alla voce 3302 è esclusa in quanto nel prodotto vi sono solo tracce di oli essenziali (timolo, eugenolo e citrale). Di conseguenza, essi non contribuiscono in misura significativa al carattere essenziale del prodotto. L'insetticida [permetrina (ISO)] è la componente principale e conferisce al prodotto il suo carattere essenziale (ossia allontanare le termiti). Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 3808 91 10 come insetticida a base di piretroidi.