che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2012 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione di talune merci.
(2) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2012 (pubblicata su Euroscambi 2012, pag. 303), la Commissione ha classificato due tipi di colostro in polvere in capsule nella voce 1901 della nomenclatura combinata come «preparazione alimentare di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove». La classificazione dei prodotti nella voce 2106 della nomenclatura combinata è stata esclusa poiché la Commissione riteneva che il testo della voce 1901 descrivesse i prodotti in questione più precisamente del testo della voce 2106.
(3) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1343, la Commissione ha introdotto una nuova nota complementare 4 nel capitolo 19 della nomenclatura combinata al fine di garantire che la classificazione di talune preparazioni alimentari sia conforme alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Ai sensi della nuova nota complementare 4 del capitolo 19 della nomenclatura combinata, il colostro in polvere in capsule disciplinato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2012 va classificato nella voce 2106.
(4) È quindi opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2012 al fine di evitare possibili discrepanze nella classificazione tariffaria del colostro in polvere in capsule e garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata all'interno dell'Unione.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2012 è abrogato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2018.