recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1013 che istituisce misure di salvaguardia provvisorie in relazione alle importazioni di determinati prodotti di acciaio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
Omissis
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le importazioni delle categorie di prodotti 8 e 9 elencate nell'allegato V del regolamento (UE) 2018/1013 e originarie del Sud Africa non sono soggette alle misure di salvaguardia provvisorie istituite dal medesimo regolamento. La parte del regolamento (UE) 2018/1013, allegato V, concernente le categorie di prodotti 8 e 9 è sostituita come segue:
«ALLEGATO V
Contingenti tariffari
Numero di prodotto | Numero d'ordine | Categoria di prodotto | Codici NC | Volume del contingente tariffario (tonnellate nette) | Aliquota del dazio supplementare |
8 | 09.8508 | Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili | 7219 11 00, 7219 12 10, 7219 12 90, 7219 13 10, 7219 13 90, 7219 14 10, 7219 14 90, 7219 22 10, 7219 22 90, 7219 23 00, 7219 24 00, 7220 11 00, 7220 12 00 | 178 865 | 25% |
9 | 09.8509 | Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili | 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20, 7220 90 80 | 423 442 | 25% |
Articolo 2
1. L'allegato IV del regolamento (UE) 2018/1013 è modificato per quanto riguarda i gruppi di prodotti 8 e 9 originari del Sud Africa, al fine di tener conto delle disposizioni dell'articolo 1. La parte del regolamento (UE) 2018/1013, allegato IV, concernente il Sud Africa è sostituita come segue:
«ALLEGATO IV
Elenco dei prodotti originari di paesi in via di sviluppo a cui si applicano le misure provvisorie (indicati da una «x»)
Paese/Gruppo di prodotti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 28 |
Sud Africa» |
2. Le merci originarie del Sud Africa che rientrano nelle categorie 8 e 9 e che sono state importate nell'UE dopo l'entrata in vigore del regolamento (UE) 2018/1013 sono escluse dal calcolo del contingente in franchigia doganale.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2018.