REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1711 DELLA COMMISSIONE del 13 novembre 2018

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013 del Consiglio per quanto riguarda la data di applicazione delle esenzioni concesse ai produttori esportatori indiani
LA COMMISSIONE EUROPEA,
Omissis
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013 è così modificato:
1) all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'applicazione dell'esenzione concessa alle società Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd e Pyrotek India Pvt. Ltd. è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti stabiliti nell'allegato del presente regolamento. Qualora tale fattura non sia presentata, si applica il dazio antidumping di cui al paragrafo 1.
Le esenzioni concesse alle società Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd. e Pyrotek India Pvt. Ltd. si applicano a decorrere dal 21 dicembre 2013.»;

2) all'articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali. Il termine di cui all'articolo 121, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) è prorogato fino al 1o settembre 2019 per le domande di rimborso o sgravio presentate dalle società Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd. e Pyrotek India Pvt. Ltd., in conformità alla legislazione doganale applicabile, al fine di coprire il rimborso o lo sgravio dei dazi antidumping sulle importazioni del prodotto in esame effettuate nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2013 e il 10 settembre 2015 o nel periodo di registrazione fissato all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 322/2013 della Commissione.

______________

(*) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2018.