REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1579 DELLA COMMISSIONE del 18 ottobre 2018

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163
LA COMMISSIONE EUROPEA,
Omissis
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, attualmente classificati con i codici NC 4011 20 90 ed ex 4012 12 00 (codice TARIC 4012 12 00 10) e originari della Repubblica popolare cinese.
2. I dazi antidumping definitivi applicabili in EUR per unità del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate sono i seguenti:

Società Dazio antidumping definitivo (in EUR per unità) Codice addizionale TARIC
Xingyuan Tire Group Co. Ltd.; Guangrao Xinhongyuan Tyre Co., Ltd. 61,76 C331
Giti Tire (Anhui) Company Ltd.; Giti Tire (Fujian) Company Ltd.; Giti Tire (Hualin) Company Ltd.; Giti Tire (Yinchuan) Company, Ltd. 47,96 C332
Aeolus Tyre Co., Ltd.; Aeolus Tyre (Taiyuan) Co., Ltd.; Qingdao Yellow Sea Rubber Co., Ltd.; Pirelli Tyre Co., Ltd. 49,44 C333
Chongqing Hankook Tire Co., Ltd.; Jiangsu Hankook Tire Co., Ltd. 42,73 C334
Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato 49,31
Tutte le altre società 61,76 C999

3. L'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società elencate al paragrafo 2 o nell'allegato è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette tale fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che l'(unità) di (prodotto in esame) venduta all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stata fabbricata da (denominazione e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.
4. La Commissione monitora le importazioni di ruote e ruote di rimorchi e semirimorchi munite di pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con indice di carico superiore a 121, classificate ai codici TARIC 8708 70 10 15, 8708 70 10 80, 8708 70 50 15, 8708 70 50 80, 8708 70 91 15, 8708 70 99 15, 8716 90 90 15 e 8716 90 90 80.
5. Salvo indicazione contraria, si applicano le vigenti norme pertinenti in materia di dazi doganali. Il tasso degli interessi di mora da versare in caso di rimborso che dia diritto al pagamento di interessi di mora è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali.
6. Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana a norma dell'articolo 131 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, l'importo del dazio antidumping di cui al paragrafo 2 è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

Articolo 2
Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:
— non ha esportato nell'Unione il prodotto descritto all'articolo 1, paragrafo 1, durante il periodo compreso tra il 1° luglio 2016 e il 30 giugno 2017;
— non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure antidumping istituite dal presente regolamento;
— ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure, o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo rilevante nell'Unione,
la Commissione può modificare l'articolo 1, paragrafo 2, aggiungendo il nuovo produttore esportatore all'elenco delle società che hanno collaborato non incluse nel campione e quindi soggette a un dazio medio ponderato non superiore a 49,31 EUR per unità.

Articolo 3
Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2018/683 della Commissione sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'importo definitivo espresso in EUR per unità dei dazi antidumping di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 4
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163 della Commissione è abrogato.

Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2018.