REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1531 DELLA COMMISSIONE del 10 ottobre 2018

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
Omissis
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2018.

ALLEGATO

Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazioni
(1) (2) (3)
Articolo piatto e flessibile costituito da un foglio del tipo a bolle d'aria in materia plastica, di forma circolare, con un diametro di circa 305 cm.
L'articolo è presentato come una copertura per una piscina o una vasca per sguazzare ed è destinato a conservare l'acqua ad una temperatura ottimale e mantenere la piscina pulita.
Cfr. immagini (*).
3926 90 92 La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 3926, 3926 90 e 3926 90 92.
La classificazione dell'articolo alla voce 9506 come parte o accessorio di una piscina o di una vasca per sguazzare è esclusa, in quanto l'articolo non è riconoscibile come destinato esclusivamente o principalmente a piscine o vasche per sguazzare ai sensi della nota 3 del capitolo 95. Inoltre, l'articolo non può essere considerato parte o accessorio di una piscina o di una vasca per sguazzare della voce 9506 in quanto non è né indispensabile per il funzionamento di una piscina o di una vasca per sguazzare, né rende tali piscine atte a un particolare lavoro o conferisce loro possibilità supplementari o le mette in grado di assicurare un servizio particolare in relazione alla loro funzione principale, che è quella di permettere all'utente di nuotare o sguazzare (cfr. sentenza della Corte di giustizia del 16 giugno 2011, Unomedical, C-152/10, ECLI:EU:C:2011:402, punti 29 e 36). La piscina o la vasca per sguazzare non può essere utilizzata quando è coperta.
La classificazione come «lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle» alle voci 3920 o 3921 è esclusa in virtù della nota 10 del capitolo 39, in quanto l'articolo è tagliato in forma rotonda anziché essere tagliato in forma rettangolare o non essere tagliato.
L'articolo va pertanto classificato in base alla sua materia costitutiva nel codice NC 3926 90 92 come «altri lavori di materie plastiche ottenuti da fogli».
(*) Le immagini sono fornite a scopo puramente informativo.