relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
Omissis
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2018.
ALLEGATO
Descrizione delle merci | Classificazione (codice NC) | Motivazioni |
(1) | (2) | (3) |
Calzatura (cosiddetta «scarpetta da danza») che copre il piede ma non il polpaccio, con tomaia aperta. La calzatura è composta da un pezzo unico di materia tessile cucito alla suola e al tallone ed è provvista di una fodera tessile. Sulla suola sono cuciti due pezzi di cuoio, uno sotto l'avampiede e l'altro sotto il tallone. La parte anteriore della suola in materia tessile è arricciata per creare la forma arrotondata per le dita. La parte tessile della suola fra i due pezzi di cuoio è arricciata ed elasticizzata mediante un elastico cucito all'interno della calzatura, che serve a stringere la suola fra le dita e il tallone durante la danza. La calzatura è munita di due pezzi di schiuma alveolata rivestita di materia tessile cuciti all'interno, sopra i pezzi di cuoio, che sono lievemente più larghi del cuoio ma più stretti della suola a contatto con il suolo durante l'uso della calzatura. L'apertura della calzatura può essere stretta mediante un laccio elastico. Al fine di fissare saldamente la calzatura al piede, al quartiere sono fissati due elastici. Quando la calzatura è usata (calzata stando in piedi sul suolo) la parte di essa che non copre i lati e il collo del piede e che si trova a contatto con il suolo consiste in circa il 33 % di cuoio e circa il 67 % di materie tessili. Cfr. immagini (*). |
6405 20 99 | La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 4 del capitolo 64, nonché dal testo dei codici NC 6405, 6405 20 e 6405 20 99. L'articolo non è escluso dal capitolo 64 in virtù della nota 1 b) del medesimo capitolo in quanto ha parti della suola esterna cucite. Inoltre, la parte frontale arricciata crea una suola arrotondata relativamente rigida per le dita. Poiché il materiale della parte superiore costituisce anche parte della suola, al fine di identificare la demarcazione fra la tomaia e la suola, quest'ultima è ritenuta essere la parte della calzatura che non copre i lati e il collo del piede [cfr. anche l'identificazione della tomaia nelle note esplicative del sistema armonizzato (NESA) relative al capitolo 64, considerazioni generali, D)]. Il materiale costitutivo della suola esterna è la materia tessile, in quanto possiede la maggior superficie esterna a contatto con il suolo quando la calzatura è usata (calzata stando in piedi sul suolo) ai sensi della nota 4 del capitolo 64 [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (NESA) relative al capitolo 64, considerazioni generali, C)]. L'articolo va pertanto classificato nel codice NC 6405 20 99 come «altre calzature con tomaie e suole esterne di materie tessili». |
(*) Le immagini sono fornite a scopo puramente informativo. |