REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/969 DELLA COMMISSIONE dell'8 giugno 2017

che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
Omissis
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
1. È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti originari della Repubblica popolare cinese. Il prodotto in esame non comprende:
— i prodotti di acciaio inossidabile e al silicio detti «magnetici» a grani orientati,
— i prodotti di acciaio per utensili e di acciaio rapido,
— i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 600 mm, e
— i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore pari o superiore a 4,75 mm ma non superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm.
Il prodotto in esame è attualmente classificato ai codici NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (codice TARIC 7225 19 10 90), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (codice TARIC 7225 40 60 90), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (codice TARIC 7226 19 10 90), 7226 91 91 e 7226 91 99.
2. Le aliquote del dazio compensativo definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate sono le seguenti:

Paese Società Dazio compensativo definitivo Codice addizionale TARIC
Repubblica popolare cinese Bengang Steel Plates Co., Ltd 28,1% C157
  Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd 7,8% C158
  Hesteel Co., Ltd. Tangshan Branch (1) 7,8% C159
  Hesteel Co., Ltd. Chengde Branch (2) 7,8% C160
  Zhangjiagang Hongchang Plate Co., Ltd 4,6% C161
  Zhangjiagang GTA Plate Co., Ltd 4,6% C162
  Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd 31,5% C164
  Beijing Shougang Co. Ltd, Qian'an Iron & Steel branch 31,5% C208
  Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato 17,1% Cfr. allegato
  Tutte le altre società 35,9% C999

_____________

(1) Già «Hebei Iron & Steel Co., Ltd Tangshan Branch»
(2) Già «Hebei Iron & Steel Co., Ltd Chengde Branch»

3. L'applicazione delle aliquote del dazio compensativo individuale specificate per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figuri una dichiarazione, datata e firmata da un responsabile della persona giuridica che emette tale fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo venduti all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
4. Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2
1. L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 è sostituito dal seguente.
«2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate sono le seguenti:

Paese Società Dazio antidumping definitivo Codice addizionale TARIC
Repubblica popolare cinese Bengang Steel Plates Co., Ltd 0% C157
  Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd 10,3% C158
  Hesteel Co., Ltd. Tangshan Branch (1) 10,3% C159
  Hesteel Co., Ltd. Chengde Branch (2) 10,3% C160
  Zhangjiagang Hongchang Plate Co., Ltd 31,3% C161
  Zhangjiagang GTA Plate Co., Ltd 31,3% C162
  Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd 0% C164
  Beijing Shougang Co. Ltd, Qian'an Iron & Steel branch 0% C208
  Angang Steel Company Limited 10,8% C150
  Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd. 0% C151
  Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co., Ltd. 0% C147
  Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd. 0% C163
  Maanshan Iron & Steel Co., Ltd. 10,8% C165
  Rizhao Steel Wire Co., Ltd. 10,8% C166
  Rizhao Baohua New Material Co., Ltd. 10,8% C167
  Tangshan Yanshan Iron and Steel Co., Ltd. 0%  C168
  Wuhan Iron & Steel Co., Ltd. 10,8% C156
  Tutte le altre società  0%  C999

________________

(1) Già «Hebei Iron & Steel Co., Ltd Tangshan Branch».
(2) Già «Hebei Iron & Steel Co., Ltd Chengde Branch».

 

2. L'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 è sostituito dal seguente
«5. Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi sufficienti a dimostrare che:
a) non ha esportato nell'Unione il prodotto interessato di cui al paragrafo 1 nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 (periodo dell'inchiesta);
b) non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure antidumping istituite dal presente regolamento;
c) ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile relativo all'esportazione di una quantità rilevante nell'Unione,
L'articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato aggiungendo il nuovo produttore esportatore all'elenco delle società individuate nella tabella e soggette a un dazio individuale che non supera l'aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato all'inchiesta antidumping ma non all'inchiesta antisovvenzioni, vale a dire lo 0%.»

Articolo 3
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione è abrogato.

Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2017.

 

ALLEGATO

Paese Denominazione Codice addizionale TARIC
RPC Angang Steel Company Limited C150
RPC Maanshan Iron & Steel Co., Ltd C165
RPC Rizhao Steel Wire Co., Ltd. C166
RPC Rizhao Baohua New Material Co., Ltd. C167
RPC Wuhan Iron & Steel Co., Ltd. C156