che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 della Commissione sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di acido citrico spedito dalla Cambogia, indipendentemente dal fatto che sia o no dichiarato originario della Cambogia, e che dispone la registrazione di tali importazioni
LA COMMISSIONE EUROPEA,
Omissis
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036, è aperta un'inchiesta per stabilire se le importazioni nell'Unione di acido citrico (compreso il citrato trisodico biidrato), attualmente classificato con i codici NC ex 2918 14 00 (codice TARIC 2918 14 00 20) ed ex 2918 15 00 (codice TARIC 2918 15 00 13), spedito dalla Cambogia, indipendentemente dal fatto che sia o no dichiarato originario della Cambogia, eludano le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 (pubblicato su Euroscambi n. ord. 150024) della Commissione.
Articolo 2
A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, le autorità doganali adottano le misure opportune per registrare le importazioni nell'Unione di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
L'obbligo di registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
La Commissione può, mediante regolamento, ordinare alle autorità doganali di cessare la registrazione delle importazioni nell'Unione dei prodotti fabbricati dai produttori che hanno presentato una domanda di esenzione dalla registrazione e la cui situazione risulta conforme alle condizioni previste per la concessione di un'esenzione.
Articolo 3
1) Le parti interessate devono manifestarsi mettendosi in contatto con la Commissione e richiedendole i questionari pertinenti entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2) Affinché le loro osservazioni siano prese in considerazione nel corso dell'inchiesta, le parti interessate devono, salvo diversa disposizione, presentare le loro osservazioni scritte e le risposte al questionario o qualunque altra informazione entro 37 giorni a decorrere dalla data di ricevimento del questionario.
3) I produttori della Cambogia che chiedono l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda debitamente suffragata da elementi di prova entro lo stesso termine di 37 giorni.
4) Entro tale termine di 37 giorni le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione.
5) È necessario che le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale siano esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare dei diritti d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.
6) Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, i questionari compilati e la corrispondenza, per cui venga chiesto un trattamento riservato recano la dicitura «Limited» («Diffusione limitata»). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la richiesta del trattamento riservato. Se la parte che presenta le informazioni non è in grado di motivare debitamente la richiesta del trattamento riservato, la Commissione può trattarle come informazioni non riservate.
7) Alle parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura viene chiesto di presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.
8) Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e certificazioni in forma di scansione, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono il proprio accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.
Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:
Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio: CHAR 04/039
1040 Bruxelles
BELGIO
E-mail: TRADE-CITRIC-ACID-DUMPING@ec.europa.eu
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2017.