REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2243 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2017

che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1212/2014 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue:
(1) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1212/2014 la Commissione ha classificato nel codice NC 8108 90 90 un prodotto solido, cilindrico, filettato, in lega di titanio, destinato all'uso nel campo della chirurgia traumatologica.
(2) Nella sentenza della causa C-51/16 la Corte di giustizia ha stabilito che la voce 9021 della nomenclatura combinata (NC) di cui all'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014, debba deve essere interpretata nel senso che sono ricomprese sotto tale voce viti da impianto ad uso medicale come quelle in discussione nel procedimento principale, poiché tali prodotti presentano caratteristiche che li distinguono dai prodotti di uso comune per la rifinitura della loro fabbricazione e la loro grande precisione, nonché per il loro metodo di fabbricazione e la specificità della loro funzione. In particolare, la circostanza che viti da impianto ad uso medicale come quelle di cui al procedimento principale possano essere inserite nel corpo soltanto utilizzando specifici strumenti medicali e non strumenti di uso comune, costituisce una caratteristica di cui si deve tener conto per distinguere siffatte viti da impianto ad uso medicale da prodotti di uso comune.
(3) Il prodotto di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1212/2014 risponde alle norme ISO/TC 150 per le viti da impianto, è destinato all'uso nel campo della chirurgia traumatologica per ridurre le fratture, è contenuto in un
imballaggio sterilizzato, è contrassegnato con un numero ed è pertanto tracciabile durante la produzione e la distribuzione e deve essere inserito nel corpo utilizzando strumenti specifici.
(4) La classificazione del prodotto disciplinato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1212/2014 nel codice NC 8108 90 90 non è pertanto coerente con le conclusioni della Corte di giustizia nella sentenza C-51/16.
(5) Occorre pertanto abrogare il regolamento (UE) n. 1212/2014.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1212/2014 è abrogato.

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2017.