che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
Omissis
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico e suoi preparati, chiamato anche «simclosene» nella denominazione comune internazionale (DCI), attualmente classificato ai codici NC ex 2933 69 80 ed ex 3808 94 20 (codici TARIC 2933 69 80 70 e 3808 94 20 20) e originario della Repubblica popolare cinese.
2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società sotto elencate è la seguente:
Società | Aliquota del dazio antidumping | Codice addizionale TARIC |
Hebei Jiheng Chemical Co. Limited | 8,1 | A604 |
Puyang Cleanway Chemicals Limited | 7,3 | A628 |
Heze Huayi Chemical Co. Limited | 3,2 | A629 |
Zhucheng Taisheng Chemical Co. Limited | 40,5 | A627 |
Liaocheng City Zhonglian Industry Co. Ltd. | 32,8 | A998 |
Tutte le altre società | 42,6 | A999 |
3. L'applicazione delle aliquote del dazio individuali indicate per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti di cui all'allegato. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.
4. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2017.
ALLEGATO
Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale, redatta secondo il modello seguente, deve figurare nella fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafo 3:
1. nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale;
2. la seguente dichiarazione:
«Il sottoscritto dichiara che il (volume) di acido tricloroisocianurico venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da [nome e sede sociale della società] [codice addizionale TARIC] nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.
Data e firma».