che chiude l'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2011 (pubblicato su Euroscambi al n. ord. 160067) del Consiglio sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni spedite dall'India, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari dell'India, e che chiude la registrazione di tali importazioni disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/212 della Commissione
LA COMMISSIONE EUROPEA,
Omissis
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'inchiesta aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/272 relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2011 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile, attualmente classificati ai codici NC ex 7304 11 00, ex 7304 22 00, ex 7304 24 00, ex 7304 41 00, ex 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 ed ex 7304 90 00 (codici TARIC: 7304 11 00 11, 7304 11 00 19, 7304 22 00 21, 7304 22 00 29, 7304 24 00 21, 7304 24 00 29, 7304 41 00 91, 7304 49 10 91, 7304 49 93 91, 7304 49 95 91, 7304 49 99 91 e 7304 90 00 91) originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni spedite dall'India, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari dell'India, e che dispone la registrazione di tali importazioni è chiusa.
Articolo 2
Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni prevista dall'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/272.
Articolo 3
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/272 è abrogato.
Articolo 4
Il presente regolamento entra i vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2017.