REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1994 DELLA COMMISSIONE del 6 novembre 2017

che apre un riesame dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184 e (UE) 2016/185 che estendono il dazio compensativo definitivo e il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan, allo scopo di determinare la possibilità di concedere un'esenzione da tali misure a un produttore esportatore malese, che abroga il dazio antidumping sulle importazioni provenienti da detto produttore esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni
LA COMMISSIONE EUROPEA,
Omissis
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
È aperto un riesame del regolamento di esecuzione (UE) 2016/184 e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/185 (1), in conformità dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1037, per stabilire se le importazioni di moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e celle del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino (celle di spessore non superiore a 400 micrometri), provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan, attualmente classificati con i codici NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ed ex 8541 40 90 (codici TARIC: 8501 31 00 82, 8501 31 00 83, 8501 32 00 42, 8501 32 00 43, 8501 33 00 62, 8501 33 00 63, 8501 34 00 42, 8501 34 00 43, 8501 61 20 42, 8501 61 20 43, 8501 61 80 42, 8501 61 80 43, 8501 62 00 62, 8501 62 00 63, 8501 63 00 42, 8501 63 00 43, 8501 64 00 42, 8501 64 00 43, 8541 40 90 22, 8541 40 90 23, 8541 40 90 32, 8541 40 90 33), prodotti da Longi (Kuching) SDN.BHD (codice addizionale TARIC C309), debbano essere soggette alle misure antidumping e antisovvenzioni istituite dai regolamenti di esecuzione (UE) 2016/185 e (UE) 2016/184.

Articolo 2
Il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/185 è abrogato per quanto riguarda le importazioni specificate all'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 3
Le autorità doganali adottano gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni nell'Unione di cui all'articolo 1 del presente regolamento in conformità dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036.
L'obbligo di registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2017.

 

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(1) I regolamenti (UE) n. 2016/184 e 2016/185 sono pubblicati su Euroscambi 2016 al n. ordine 160029/160030.