REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1932 DELLA COMMISSIONE del 23 ottobre 2017

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
Omissis
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 412/2013 (pubblicato su Euroscambi n. ord. 130137) è sostituito dal seguente:
«1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica attualmente classificati con i codici NC ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 ed ex 6912 00 29 (codici TARIC 6911 10 00 90, 6912 00 21 11, 6912 00 21 91, 6912 00 23 10, 6912 00 25 10 e 6912 00 29 10) e originari della Repubblica popolare cinese.
Sono esclusi i seguenti prodotti:
— i macinini in ceramica per condimenti o spezie e le loro parti in ceramica che effettuano la macinazione,
— i macinini per caffè in ceramica,
— gli affilacoltelli in ceramica,
— le affilatrici in ceramica,
— gli utensili da cucina in ceramica utilizzati per tagliare, macinare, grattugiare, affettare, raschiare e pelare, e
— le pietre per la cottura della pizza in ceramica di cordierite del tipo utilizzato per cuocere in forno pizze o pane».

Articolo 2
Per i prodotti non contemplati nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 412/2013, modificato dal presente regolamento, i dazi antidumping definitivi pagati o contabilizzati in conformità all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 412/2013 nella sua versione iniziale e i dazi antidumping provvisori riscossi in via definitiva in conformità all'articolo 2 dello stesso regolamento sono rimborsati o sgravati.
Le domande di rimborso o di sgravio sono presentate alle autorità doganali nazionali conformemente alla legislazione doganale applicabile.
Qualora il termine di tre anni di cui all'articolo 121, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio scada alla data di pubblicazione del presente regolamento o prima di tale data o entro sei mesi da tale data, esso è prorogato per un periodo di sei mesi dopo la data di pubblicazione del presente regolamento in conformità all'articolo 121, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 16 novembre 2012.
Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2017.