REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1795 DELLA COMMISSIONE del 5 ottobre 2017

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell'Iran, della Russia e dell'Ucraina e che chiude l'inchiesta riguardante le importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Serbia
LA COMMISSIONE EUROPEA,
Omissis
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
(1) È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti originari del Brasile, dell'Iran, della Russia e dell'Ucraina.
(2) Il prodotto in esame non comprende:
— i prodotti di acciaio inossidabile e al silicio detti «magnetici» a grani orientati,
— i prodotti di acciaio per utensili e di acciaio rapido,
— i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 600 mm, e
— i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore pari o superiore a 4,75 mm ma non superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm.
Il prodotto in esame è attualmente classificato ai codici NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (codice TARIC 7225 19 10 90), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (codice TARIC 7225 40 60 90), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (codice TARIC 7226 19 10 90), 7226 91 91 e 7226 91 99.
(3) L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate è la seguente:

Paese Società Aliquota del dazio definitivo —
EUR per tonnellata netta
Codice addizionale TARIC
Brasile ArcelorMittal Brasil S.A 54,5 C210
  Aperam Inox América do Sul SA. 54,5 C211
  Companhia Siderúrgica Nacional 53,4 C212
  Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais SA (USIMINAS) 63,0 C213
  Gerdau Açominas SA. 55,8 C214
  Iran Mobarakeh Steel Company 57,5 C215
Russia Novolipetsk Steel 53,3 C216
  Public Joint Stock Company Magnitogorsk Iron Steel Works (PJSC MMK) 96,5 C217
  PAO Severstal 17,6 C218
Ucraina Metinvest Group 60,5 C219

(4) L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato da qualsiasi altra società non espressamente menzionata nel paragrafo 2 è il dazio fisso indicato nella tabella seguente.

Società Aliquota del dazio definitivo —
EUR per tonnellata netta
Codice addizionale TARIC
Tutte le altre società brasiliane 63,0 C999
Tutte le altre società iraniane 57,5 C999
Tutte le altre società russe 96,5 C999
Tutte le altre società ucraine  60,5 C999

(5) Per i produttori menzionati singolarmente e qualora le merci siano state danneggiate prima della loro immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o da pagare sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana, a norma dell'articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, l'aliquota del dazio definitivo, calcolata sulla base del paragrafo 2, è ridotta di una percentuale corrispondente alla riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o da pagare. Il dazio da pagare corrisponderà allora alla differenza tra l'aliquota del dazio definitivo ridotta e il prezzo netto franco frontiera dell'Unione ridotto, prima dello sdoganamento.
(6) Per tutte le altre società e qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o da pagare sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana, a norma dell'articolo 131 paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, l'importo dell'aliquota del dazio antidumping, calcolata sulla base del paragrafo 3, è ridotta di una percentuale corrispondente alla riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o da pagare.
(7) Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
(8) Qualora un produttore esportatore del Brasile fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:
a) non ha esportato nell'Unione il prodotto descritto all'articolo 1, paragrafo 1, durante il periodo dell'inchiesta (dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016),
b) non è collegato ad alcun esportatore o produttore del Brasile soggetto alle misure istituite dal presente regolamento, e
c) ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta oppure ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell'Unione, la tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 2, può essere modificata aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non incluse nel campione e quindi soggette al dazio medio ponderato delle società inserite nel campione, pari a 55,8 EUR per tonnellata netta.

Articolo 2
Il procedimento antidumping concernente le importazioni nell'Unione del prodotto in esame originario della Serbia è chiuso a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento di base.

Articolo 3
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/5 della Commissione, del 5 gennaio 2017, che dispone la registrazione delle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Russia e del Brasile, è definitivamente abrogato senza riscossione retroattiva dei dazi.

Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2017.