che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbonato di bario originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
Omissis
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbonato di bario con un tenore di stronzio superiore allo 0,07% in peso e un tenore di zolfo superiore allo 0,0015% in peso, in polvere, in forma pressata granulare o calcinata granulare, attualmente classificato al codice NC ex 2836 60 00 (codice TARIC 2836 60 00 10), originario della Repubblica popolare cinese.
2. L'importo del dazio antidumping definitivo è pari al valore fisso indicato di seguito per i prodotti fabbricati dai seguenti produttori:
Società | Aliquota del dazio (EUR/t) | Codice addizionale TARIC |
Hubei Jingshan Chutian Barium Salt Corp. Ltd, 62, Qinglong Road, Songhe Town, Jingshan County, Hubei Province, RPC | 6,3 | A606 |
Zaozhuang Yongli Chemical Co. Ltd, South Zhuzibukuang Qichun, Zaozhuang City Center District, Shandong Province, RPC | 8,1 | A607 |
Tutte le altre società | 56,4 | A999 |
3. L'applicazione delle aliquote del dazio individuale specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette tale fattura, identificato dal suo nome e dalla sua funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (denominazione e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.
4. Ad entrambi i produttori menzionati singolarmente (classificati ai codici TARIC A606 e A607) e a tutte le altre società (classificate al codice TARIC A999) si applicano le seguenti disposizioni: qualora le merci siano state danneggiate prima della loro immissione in libera pratica, il prezzo effettivamente pagato o da pagare è calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana, a norma dell'articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione e l'importo del dazio antidumping, calcolato sulla base del valore fisso summenzionato, è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o da pagare.
5. Salvo indicazione contraria, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2017.