REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1514 DELLA COMMISSIONE del 31 agosto 2017

che apre un riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013 del Consiglio [che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'India e dall'Indonesia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi] allo scopo di determinare la possibilità di concedere un'esenzione da tali misure a un produttore esportatore indiano, che abroga il dazio antidumping per quanto riguarda le importazioni provenienti da detto produttore esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni
LA COMMISSIONE EUROPEA,
Omissis
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
È aperto un riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2013, in conformità all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, al fine di stabilire se le importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, ad eccezione dei dischi in fibra di vetro, originari della Repubblica popolare cinese o spediti dall'India o dall'Indonesia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari dell'India o dell'Indonesia, attualmente classificati con i codici NC ex 7019 51 00 ed ex 7019 59 00 (codici TARIC: 7019 51 00 14, 7019 51 00 15, 7019 59 00 14 e 7019 59 00 15), prodotti da SPG GLASS FIBRE PVT. LTD (codice addizionale TARIC C205), debbano essere soggette alle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013.

Articolo 2
Il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013 è abrogato per quanto riguarda le importazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 3
Le autorità doganali adottano gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni nell'Unione di cui all'articolo 1 del presente regolamento, in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036.
L'obbligo di registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2017.