REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1444 DELLA COMMISSIONE del 9 agosto 2017

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti laminati piatti di ferro o di acciai legati o non legati, calmati con alluminio, placcati o rivestiti — mediante galvanizzazione per immersione a caldo — di zinco e/o alluminio e nessun altro metallo, passivati chimicamente, contenenti, in peso: 0,015 % o più ma non più di 0,170 % di carbonio, 0,015 % o più ma non più di 0,100 % di alluminio, non più di 0,045 % di niobio, non più di 0,010 % di titanio e non più di 0,010 % di vanadio, presentati arrotolati, in fogli tagliati su misura o in nastri stretti.

Sono esclusi i seguenti prodotti:

quelli di acciaio inossidabile, di acciai al silicio detti «magnetici» e di acciai rapidi,

quelli solo laminati a caldo o a freddo.

Il prodotto in esame è attualmente classificabile ai codici NC ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30 ed ex 7226 99 70 (codici TARIC: 7210410020, 7210490020, 7210610020, 7210690020, 7212300020, 7212506120, 7212506920, 7225920020, 7225990022, 7225990035, 7225990092, 7226993010, 7226997094) e originario della Repubblica popolare cinese.

2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:

Società

Aliquota del dazio provvisorio (%)

Codice addizionale TARIC

Hesteel Co., Ltd Handan Branch

23,5

C227

Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd

23,5

C158

Hesteel Co., Ltd Tangshan Branch

23,5

C159

Tangshan Iron & Steel Group High Strength Automotive Strip Co., Ltd

23,5

C228

Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd

17,2

C229

Shougang Jingtang United Iron and Steel Co., Ltd

17,2

C164

Zhangjiagang Shagang Dongshin Galvanized Steel Sheet Co., Ltd

28,5

C230

Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd

28,5

C112

Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato

23,4

C231

Tutte le altre società

28,5

C999

3.   L'applicazione delle aliquote del dazio individuale specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figuri una dichiarazione, datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette tale fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura, è stato fabbricato da (denominazione e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» Qualora tale fattura non sia presentata, si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

5.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le vigenti norme pertinenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Entro 25 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le parti interessate possono:

a)

chiedere la divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento;

b)

presentare osservazioni scritte alla Commissione; e

c)

chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

2.   Entro 25 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le parti di cui all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 possono comunicare osservazioni sull'applicazione delle misure provvisorie.

Articolo 3

1.   Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni stabilita dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1238.

2.   I dati raccolti riguardo ai prodotti introdotti non più di 90 giorni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conservati fino all'entrata in vigore di eventuali misure definitive o fino alla chiusura del presente procedimento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.