recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1019 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di determinati barre e tondi per cemento armato originari della Repubblica di Bielorussia
LA COMMISSIONE EUROPEA,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1019 è così rettificato:
«Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2303 sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati che superano l'aliquota definitiva e la definizione del prodotto delle misure antidumping sono sbloccati.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Tuttavia, l'articolo 1 si applica a decorrere dal 18 giugno 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.