REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1348 DELLA COMMISSIONE del 19 luglio 2017

relativo all'apertura di un'inchiesta riguardante la possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013, sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni spedite dal Vietnam, a prescindere che i prodotti siano dichiarati o no originari del Vietnam, e che dispone la registrazione di tali importazioni
LA COMMISSIONE EUROPEA,
Omissis
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 è aperta un'inchiesta per stabilire se le importazioni nell'Unione di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali, ossia il telaio e il sistema idraulico, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati ai codici NC ex 8427 90 00 ed ex 8431 20 00, spediti dal Vietnam (codici TARIC 8427 90 00 13 e 8431 20 00 13), eludano le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 (pubblicato su Euroscambi anno 2012, pag. 10), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013.

Articolo 2
A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, le autorità doganali adottano le opportune misure per registrare le importazioni nell'Unione di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
Le importazioni sono soggette a registrazione per nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Con apposito regolamento la Commissione può disporre che le autorità doganali pongano termine alla registrazione delle importazioni nell'Unione dei prodotti fabbricati dai produttori che hanno presentato una domanda di esenzione dalla registrazione e la cui situazione risulta conforme alle condizioni previste per la concessione dell'esenzione.

Articolo 3
1. I questionari devono essere richiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Affinché le loro osservazioni siano prese in considerazione nel corso dell'inchiesta le parti interessate devono, salvo diversa disposizione, manifestarsi mettendosi in contatto con la Commissione e presentare le loro osservazioni scritte e le risposte al questionario o qualunque altra informazione entro 37 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. I produttori del Vietnam che chiedono l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda sostenuta da sufficienti elementi di prova entro lo stesso termine di 37 giorni.
4. Entro lo stesso termine di 37 giorni le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione.
5. Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.
6. Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente regolamento, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata»).
7. Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni inviate in via riservata potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.
8. Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.
Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:
Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio: CHAR 04/039
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIO
E-mail: TRADE-R668-HPT-CIRC@ec.europa.eu

Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2017.