REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1344 DELLA COMMISSIONE

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
LA COMMISSIONE EUROPEA,
Omissis
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, la seconda parte è modificata come segue:
a) nel capitolo 17 le note complementari 4 e 5 sono sostituite dalle seguenti:
«4. Per i prodotti delle sottovoci 1702 20 10, 1702 60 95 e 1702 90 71, il tenore di zuccheri (saccarosio, fruttosio, glucosio e maltosio, con fruttosio e glucosio espressi in equivalente saccarosio) è determinato applicando il metodo della cromatografia liquida ad alta prestazione (“metodo HPLC”), con la seguente formula:
S + 0,95 × (F + G) + M
in cui:
“S” è il tenore di saccarosio determinato mediante il metodo HPLC;
“F” è il tenore di fruttosio determinato mediante il metodo HPLC;
“G” è il tenore di glucosio determinato mediante il metodo HPLC;
“M” è il tenore di maltosio determinato mediante il metodo HPLC.
Per i prodotti delle sottovoci 1702 60 80, 1702 90 80 e 1702 90 95, il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri espresso in saccarosio, è determinato con il metodo rifrattometrico (espresso in gradi Brix in conformità all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 della Commissione (*). Per i prodotti delle sottovoci 1702 60 80 e 1702 90 80, la conversione dei risultati in equivalente saccarosio si ottiene moltiplicando i gradi Brix per il coefficiente 0,95.
5. Ai sensi delle sottovoci 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30, per “isoglucosio” si intende il prodotto ottenuto a partire da glucosio o dai suoi polimeri, contenente, in peso, allo stato secco, almeno 10% di fruttosio.
Per i prodotti di tali sottovoci, il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri espresso in saccarosio, è determinato con il metodo rifrattometrico (espresso in gradi Brix in conformità all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014).

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(*) Regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 della Commissione, dell'11 settembre 2014, che stabilisce il metodo rifrattometrico di misura del residuo secco solubile nei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ai fini della loro classificazione nella nomenclatura combinata.»;

b) nel capitolo 21 le note complementari 3 e 4 sono sostituite dalle seguenti:
«3. Ai sensi della sottovoce 2106 90 30 per “isoglucosio” si intende il prodotto ottenuto a partire da glucosio o dai suoi polimeri, contenente, in peso, allo stato secco, almeno 10% di fruttosio.
4. Per i prodotti delle sottovoci 2106 90 30 e 2106 90 59, il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri espresso in saccarosio, è determinato in base al metodo rifrattometrico (espresso in gradi Brix in conformità all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 della Commissione (*).

 

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(*) Regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 della Commissione, dell'11 settembre 2014, che stabilisce il metodo rifrattometrico di misura del residuo secco solubile nei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ai fini della loro classificazione nella nomenclatura combinata.».

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2017.
Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2017.