REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1343 DELLA COMMISSIONE del 18 luglio 2017

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
LA COMMISSIONE EUROPEA,
Omissis
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Al capitolo 19 della seconda parte della nomenclatura combinata, di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, è inserita la seguente nota complementare 4:
«4. Le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto della voce 1901 nonché quelle di merci delle voci da 0401 a 0404, presentate sotto forma di dosi, quali capsule, compresse, pastiglie e pillole destinate a essere usate come complementi alimentari, sono escluse dalla classificazione nella voce 1901. Il carattere essenziale di un complemento alimentare non è conferito unicamente dai suoi ingredienti, bensì anche dalla sua forma specifica di presentazione che ne rivela la funzione di complemento alimentare, in quanto questa determina il dosaggio, le modalità di assorbimento nonché il luogo in cui dovrebbe entrare in azione. Tali preparazioni alimentari vanno classificate nella voce 2106 purché non siano nominate né comprese altrove.»

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2017.