REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1267 DELLA COMMISSIONE dell'11 luglio 2017

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
Omissis
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2017.

 

ALLEGATO

Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazioni
(1) (2) (3)
Prodotto sotto forma di fine polvere inodore bianca costituita da microsfere (dimensione delle particelle < 10 μm) con una densità di circa 2,1-2,5 g/cm3
Le microsfere sono costituite da nefelina o sienite-nefelinica riscaldata per conferire al materiale una forma più ellittica e smussarne i margini ruvidi. In seguito a questo processo la nefelina o sienite-nefelinica forma una superficie vetrosa. La nefelina e la sienite-nefelinica sono alluminosilicati di sodio e di potassio.
Il prodotto è utilizzato come additivo per vernici, rivestimenti e pellicole, al fine di ridurre i livelli di composti organici volatili, aumentare i tassi di carico, migliorare la durezza e aggiungere resistenza all'opacizzazione, allo sfregamento e all'abrasione.
2842 10 00 La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 2842 e 2842 10 00.
La classificazione alla voce 2529 è esclusa, in quanto la superficie vetrosa della nefelina o sienite-nefelinica indica che la sua struttura cristallina è stata modificata dal procedimento termico (cfr. nota 1 del capitolo 25 e anche le note esplicative del sistema armonizzato (SA) relative al capitolo 25, considerazioni generali, secondo paragrafo).
La classificazione alla voce 2621 è esclusa in quanto il prodotto non è né una scoria né una cenere e nemmeno un residuo proveniente dall'incenerimento di rifiuti urbani.
La classificazione alla voce 3816 è esclusa in quanto non vi è alcuna aggiunta di leganti (cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 3816, primo paragrafo).
La classificazione alla voce 3824 è esclusa dato che la voce che fornisce la descrizione più specifica va preferita alle voci di portata più generale.
La classificazione alla voce 6806 è esclusa in quanto il prodotto non è un prodotto minerale espanso. La classificazione alla voce 6815 è esclusa in quanto il prodotto non è un lavoro di pietre o di altre materie minerali, bensì è un materiale accessorio utilizzato nella fabbricazione di articoli.
Il prodotto deve pertanto essere classificato con il codice NC 2842 10 00 come silicati doppi o complessi, compresi gli alluminosilicati di costituzione chimica definita o no