REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1146 DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 2017

che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile, originari della Repubblica popolare cinese, fabbricati da Jinan Meide Casting Co., Ltd

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea  (nel seguito «regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA 

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 (*) (nel seguito «il regolamento controverso»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo a tassi compresi tra il 14,9 % e il 57,8 % sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile, attualmente classificati al codice NC ex 7307 19 10 (codice TARIC 7307 19 10 10) e originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia. I componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e le cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile non dotate di coperchio non rientrano nell'ambito di applicazione del dazio.

(*) Si veda Euroscambi #130132

Omissis

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile, ad eccezione dei componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e delle cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile senza coperchio, attualmente classificati al codice NC ex 7307 19 10 (codice TARIC 7307 19 10 10), originari della Repubblica popolare cinese (PRC) e fabbricati dalla Jinan Meide (codice addizionale TARIC B336)

2.L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è del 39,2 %.

3.Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2017