REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1019 DELLA COMMISSIONE del 16 giugno 2017

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di determinati barre e tondi per cemento armato originari della Repubblica di Bielorussia
LA COMMISSIONE EUROPEA,
Omissis
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati barre e tondi per cemento armato, di ferro o di acciaio non legato, semplicemente fucinati, laminati o estrusi a caldo, che abbiano o meno subito una torsione dopo la laminazione, aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione. Sono esclusi barre e tondi per cemento armato in ferro o in acciaio ad alta resistenza. Sono esclusi altri prodotti lunghi, come barre di sezione circolare. Il prodotto è originario della Bielorussia ed è attualmente classificato con i codici CN ex 7214 10 00, ex 7214 20 00, ex 7214 30 00, ex 7214 91 10, ex 7214 91 90, ex 7214 99 10 ed ex 7214 99 95 (codici TARIC: 7214 10 00 10, 7214 20 00 20, 7214 30 00 10, 7214 91 10 10, 7214 91 90 10, 7214 99 10 10, 7214 99 95 10).
2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1, è pari al 10,6%.
3. Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2
Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2303 sono riscossi in via definitiva.

Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2017.