A seguito di una comunicazione della DG TAXUD ( nota 3347841 del 9.6.2017) concernente i contingenti in oggetto, si evidenzia quanto segue al fine di garantire la corretta attuazione del regolamento (UE) 2015/2405 :
la disposizione dell’articolo 3 del reg.to (UE) 2015/2405 stabilisce che il beneficio dei contingenti tariffari è subordinato alla presentazione di un certificato EUR.1; tuttavia in deroga all’articolo 3, e in considerazione del titolo V del protocollo I dell’Accordo di associazione UE-Ucraina (GU L 161 del 29.5.2014) e dell’articolo 22 (1) del predetto protocollo, una dichiarazione su fattura dell’esportatore può essere accettata come prova di origine.
Pertanto, nei casi in cui siano rispettate le disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, del protocollo I dell'Accordo di associazione UE-Ucraina, la dichiarazione su fattura può essere accettata come prova di origine alternativa al certificato EUR.1.
Consultare il reg.to 2015/2405 riportato sul nostro SITO - PAC/Contingenti/Titoli – PRODOTTI AGRICOLI ORIGINARI DELL’UCRAINA
(TAR n. 2017-45 prot. n. 68499 del 9-6-2017 - Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali - Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli)