REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1081 DELLA COMMISSIONE del 3 luglio 2015 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Russia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

OMISSIS,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fogli di alluminio di spessore uguale o superiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di larghezza inferiore o uguale a 650 mm e di peso superiore a 10 kg, attualmente classificati con il codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607 11 19 10), originari della Russia.

2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:

Paese Società Dazio antidumping provvisorio Codice addizionale TARIC
Russia regione di Sverdlovsk; OJSC Rusal Sayanal, regione di Khakassia gruppo Rusal 12,2 % C050
Russia   Tutte le altre società 12,2 % C999

 3. L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

4. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in tema di dazi doganali.

Articolo 2

1. Entro 25 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le parti interessate possono:

a) chiedere la divulgazione dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento;

b) presentare osservazioni scritte alla Commissione; e

c) chiedere di essere sentite dalla Commissione e/o dal consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

2. Entro 25 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le parti di cui all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 possono comunicare le loro osservazioni in merito all'applicazione delle misure provvisorie.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2015