Regolamento delegato (UE) 2018/1063 del 16 maggio 2018

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1063 DELLA COMMISSIONE del 16 maggio 2018
che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/2446

Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così modificato:

1)

all'articolo 1, il punto 19 è sostituito dal seguente:

«19.   “esportatore”:

a)

il privato che trasporta le merci che devono uscire dal territorio doganale dell'Unione se tali merci sono contenute nei bagagli personali dello stesso;

b)

negli altri casi, quando a) non si applica:

i)

la persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che ha la facoltà di decidere e ha deciso che le merci devono uscire da tale territorio doganale;

ii)

quando i) non si applica, qualsiasi persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che è parte del contratto in virtù del quale le merci devono uscire da tale territorio doganale.»;

2)

all'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«f)

di chiedere la registrazione e l'approvazione della prova della posizione doganale di merci unionali.»;

3)

al titolo I, capo 2, sezione 2, è inserito il seguente testo:

«Sottosezione 0

Mezzi per lo scambio di informazioni utilizzati per le domande e le decisioni per le quali i pertinenti requisiti in materia di dati non sono fissati nell'allegato A

Articolo 7 bis

Domande presentate e decisioni adottate utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

Le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici per le domande e le decisioni per le quali i pertinenti requisiti in materia di dati non sono fissati nell'allegato A e per eventuali domande ed atti successivi relativi alla gestione di tali decisioni.»;

4)

all'articolo 10, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

se la richiesta di decisione non è accettata in conformità all'articolo 11 del presente regolamento o all'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (1);

(1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione).»;"

5)

all'articolo 37, paragrafo 21, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b)

un esportatore stabilito in uno Stato membro e registrato presso le autorità doganali di tale Stato membro ai fini dell'esportazione di prodotti originari dell'Unione verso un paese o un territorio con cui l'Unione ha un regime commerciale preferenziale; oppure

c)

un rispeditore di merci stabilito in uno Stato membro e registrato presso le autorità doganali di tale Stato membro ai fini del rilascio delle attestazioni di origine sostitutive per rispedire prodotti originari in altri punti all'interno del territorio doganale dell'Unione o, se del caso, in Norvegia o Svizzera (“rispeditore registrato”);»

6)

l'articolo 40 è sostituito dal seguente:

«Articolo 40

Mezzi per presentare la domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato e scambiare informazioni con gli esportatori registrati

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

Mezzi diversi dai procedimenti informatici possono essere utilizzati per tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni sulle domande e decisioni concernenti la qualifica di esportatore registrato e su eventuali domande ed atti successivi relativi alla gestione di tali decisioni.»;

7)

all'articolo 53, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli articoli da 41 a 52 del presente regolamento e l'articolo 108 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 si applicano mutatis mutandis alle esportazioni dall'Unione verso un paese beneficiario ai fini del cumulo bilaterale.»;

8)

l'articolo 55 è così modificato:

a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Il cumulo regionale fra paesi beneficiari dello stesso gruppo regionale si applica solo se la lavorazione o la trasformazione eseguite nel paese beneficiario in cui i materiali sono ulteriormente trasformati o incorporati trascendono le operazioni elencate all'articolo 47, paragrafo 1, e, nel caso dei prodotti tessili, anche le operazioni elencate nell'allegato 22-05.

Se la condizione di cui al primo comma non è soddisfatta, il paese che deve essere indicato come paese di origine sulla prova dell'origine rilasciata o compilata ai fini dell'esportazione dei prodotti verso l'Unione è il paese del gruppo regionale in cui ha origine la percentuale più alta del valore dei materiali utilizzati nella fabbricazione del prodotto finale.»;

b)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Una volta concesso, il cumulo regionale fra paesi beneficiari del gruppo I o del gruppo III permette di considerare materiali originari di un paese appartenente ad un gruppo regionale come materiali originari di un paese dell'altro gruppo regionale quando sono incorporati in un prodotto ivi ottenuto, purché la lavorazione o la trasformazione eseguita in quest'ultimo paese beneficiario trascenda le operazioni di cui all'articolo 47, paragrafo 1, e, nel caso dei prodotti tessili, anche le operazioni di cui all'allegato 22-05.

Se la condizione di cui al primo comma non è soddisfatta, il paese che deve essere indicato come paese di origine sulla prova dell'origine ai fini dell'esportazione dei prodotti verso l'Unione è il paese partecipante al cumulo in cui ha origine la percentuale più alta del valore dei materiali utilizzati nella fabbricazione del prodotto finale.»;

c)

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   Gli articoli da 41 a 52 del presente regolamento e gli articoli da 108 a 111 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 si applicano mutatis mutandis alle esportazioni da un paese beneficiario a un altro ai fini del cumulo regionale.»;

9)

all'articolo 76, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale per il vincolo delle merci al regime di perfezionamento attivo, le merci sarebbero state oggetto di una misura di politica agricola o commerciale, di un dazio antidumping provvisorio o definitivo, di un dazio compensativo, di una misura di salvaguardia o di un dazio addizionale derivante da una sospensione delle concessioni se fossero state immesse in libera pratica in quel momento;»;

10)

all'articolo 82 è aggiunto il seguente paragrafo:

«5.   I requisiti comuni in materia di dati per un impegno di un fideiussore di fornire una garanzia isolata, una garanzia isolata a mezzo di certificati o una garanzia globale sono stabiliti, rispettivamente, negli allegati 32-01, 32-02 e 32-03.»;

11)

all'articolo 83, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le autorità doganali accettano le forme di garanzia di cui al paragrafo 1 nella misura in cui tali forme di garanzia sono ammesse dal diritto nazionale.»;

12)

l'articolo 97 è sostituito dal seguente:

«Articolo 97

Proroga del termine per l'adozione di una decisione in materia di rimborso o sgravio

(Articolo 22, paragrafo 3, del codice)

1.   Se si applica l'articolo 116, paragrafo 3, primo comma, o secondo comma, lettera b), del codice, il termine per adottare la decisione in materia di rimborso o sgravio è sospeso fino al ricevimento, da parte dello Stato membro interessato, della notifica della decisione della Commissione o della notifica, da parte della Commissione, del rinvio del fascicolo per i motivi di cui all'articolo 98, paragrafo 6, del presente regolamento.

2.   Se si applica l'articolo 116, paragrafo 3, secondo comma, lettera b), del codice, il termine per adottare la decisione in materia di rimborso o sgravio è sospeso fino al ricevimento, da parte dello Stato membro interessato, della notifica della decisione della Commissione su un caso connotato da elementi di fatto e di diritto comparabili.

3.   Se sulla decisione in materia di rimborso o sgravio può incidere l'esito di uno dei seguenti procedimenti amministrativi o giudiziari pendenti, il termine per adottare la decisione in materia di rimborso o sgravio può, con il consenso del richiedente, essere prorogato come segue:

a)

se un caso connotato da elementi di fatto e di diritto identici o comparabili è pendente dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea a norma dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il termine per adottare la decisione in materia di rimborso o sgravio può essere prorogato per un periodo che termina non più tardi di 30 giorni dopo la data di pronuncia della sentenza della Corte di giustizia;

b)

se la decisione in materia di rimborso o sgravio dipende dall'esito di una richiesta di controllo a posteriori della prova dell'origine preferenziale presentata in conformità agli articoli 109, 110 o 125 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 o in conformità all'accordo preferenziale in questione, il termine per adottare la decisione in materia di rimborso o sgravio può essere prorogato per la durata del controllo menzionato agli articoli 109, 110 o 125 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 o nell'accordo preferenziale in questione e, in ogni caso, non per un periodo non superiore a 15 mesi dalla data in cui la richiesta è stata inviata; e

c)

se la decisione in materia di rimborso o sgravio dipende dall'esito di una procedura di consultazione volta a garantire, a livello dell'Unione, la classificazione tariffaria o la determinazione dell'origine corrette e uniformi delle merci in questione, in conformità dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, il termine per adottare la decisione in materia di rimborso o sgravio può essere prorogato per un periodo che termina non più tardi di 30 giorni dopo la notifica, da parte della Commissione, della revoca della sospensione dell'adozione di decisioni ITV o IVO conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, del medesimo regolamento di esecuzione.»;

13)

l'articolo 114 è sostituito dal seguente:

«Articolo 114

Scambi con territori fiscali speciali

(Articolo 1, paragrafo 3, del codice)

1.   Gli Stati membri applicano gli articoli da 115 a 118 del presente regolamento e gli articoli da 133 a 152 del codice alle merci unionali che sono trasportate da o verso un territorio fiscale speciale verso o da un'altra parte del territorio doganale dell'Unione che non è un territorio fiscale speciale e non è situata nello stesso Stato membro.

2.   Se merci unionali sono spedite da un territorio fiscale speciale verso un'altra parte del territorio doganale dell'Unione, che non è un territorio fiscale speciale ma è situata all'interno dello stesso Stato membro, tali merci sono presentate in dogana non appena arrivano in tale altra parte del territorio doganale dell'Unione. Tuttavia, fatta salva l'approvazione dell'autorità doganale dello Stato membro interessato, le merci possono essere presentate all'ufficio doganale designato o in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato da detta autorità doganale prima della loro partenza dal territorio fiscale speciale.

Le merci sono presentate in dogana dalla persona che introduce le merci nell'altra parte del territorio doganale o dalla persona nel cui nome o per conto della quale le merci sono introdotte in tale parte del territorio doganale dell'Unione.

3.   Se merci unionali sono spedite da una parte del territorio doganale dell'Unione, che non è un territorio fiscale speciale, verso un territorio fiscale speciale all'interno dello stesso Stato membro, tali merci sono presentate in dogana non appena arrivano nel territorio fiscale speciale. Tuttavia, fatta salva l'approvazione dell'autorità doganale dello Stato membro interessato, le merci possono essere presentate all'ufficio doganale designato o in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato da detta autorità doganale prima della loro partenza dal luogo di spedizione.

Le merci sono presentate dalla persona che introduce le merci nel territorio fiscale speciale o dalla persona nel cui nome o per conto della quale le merci sono introdotte nel territorio fiscale speciale.

4.   Le merci unionali di cui ai paragrafi 2 e 3 sono unicamente soggette alle disposizioni doganali in conformità all'articolo 134 del presente regolamento.»;

14)

l'articolo 115 è sostituito dal seguente:

«Articolo 115

Approvazione di un luogo per la presentazione in dogana e la custodia temporanea di merci

(Articolo 139, paragrafo 1, e articolo 147, paragrafo 1, del codice)

1.   Un luogo diverso dall'ufficio doganale competente può essere approvato ai fini della presentazione delle merci quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

le condizioni di cui all'articolo 148, paragrafi 2 e 3, del codice e all'articolo 117 del presente regolamento sono soddisfatte;

b)

le merci sono dichiarate per un regime doganale o sono riesportate entro 3 giorni dalla loro presentazione, o entro 6 giorni dalla loro presentazione nel caso di un destinatario autorizzato di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice, a meno che le autorità doganali esigano una visita delle merci conformemente all'articolo 140, paragrafo 2, del codice.

Se il luogo è già autorizzato ai fini della gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea, tale approvazione non è necessaria.

2.   Un luogo diverso da una struttura di deposito per la custodia temporanea può essere approvato ai fini della custodia temporanea delle merci quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

le condizioni di cui all'articolo 148, paragrafi 2 e 3, del codice e all'articolo 117 del presente regolamento sono soddisfatte;

b)

le merci sono dichiarate per un regime doganale o sono riesportate entro 3 giorni dalla loro presentazione, o entro 6 giorni dalla loro presentazione nel caso di un destinatario autorizzato di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice, a meno che le autorità doganali esigano una visita delle merci conformemente all'articolo 140, paragrafo 2, del codice.»;

15)

l'articolo 133 è sostituito dal seguente:

«Articolo 133

Prodotti e merci trasbordati e trasportati attraverso un paese o territorio che non fa parte del territorio doganale dell'Unione

[Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), del codice]

1.   Se i prodotti e le merci di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettere d) ed e), sono trasbordati e trasportati attraverso un paese o territorio che non fa parte del territorio doganale dell'Unione, ai fini di provare la posizione doganale in conformità all'articolo 129 è fornita una stampa del giornale di pesca della nave da pesca dell'Unione o della nave officina dell'Unione, accompagnata, ove applicabile, da una stampa della dichiarazione di trasbordo, sulla quale sono indicate, oltre alle informazioni di cui all'articolo 130, paragrafo 1, le informazioni seguenti:

a)

l'approvazione dell'autorità doganale di tale paese o territorio;

b)

la data di arrivo in tale paese o territorio e di partenza dallo stesso dei prodotti e delle merci;

c)

il mezzo di trasporto utilizzato per la rispedizione verso il territorio doganale dell'Unione;

d)

l'indirizzo dell'autorità doganale di cui alla lettera a).

Ai fini della presentazione all'autorità doganale di un paese o territorio che non fa parte del territorio doganale dell'Unione, la stampa del giornale di pesca di cui al primo comma non deve comprendere le informazioni relative al luogo in cui i prodotti della pesca marittima sono stati catturati, come previsto all'articolo 130, paragrafo 1, lettera a).

2.   Se ai fini del paragrafo 1 sono utilizzati formulari o documenti diversi da una stampa del giornale di pesca, detti formulari o documenti recano, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, un riferimento al giornale di pesca che consenta l'identificazione della rispettiva bordata di pesca.»;

16)

l'articolo 134 è sostituito dal seguente:

«Articolo 134

Dichiarazioni doganali nel quadro degli scambi con territori fiscali speciali

(Articolo 1, paragrafo 3, del codice)

1.   Le seguenti disposizioni si applicano mutatis mutandis agli scambi di merci unionali di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del codice:

a)

titolo V, capi 2, 3 e 4, del codice;

b)

titolo VIII, capi 2, e 3, del codice;

c)

titolo V, capi 2 e 3, del presente regolamento;

d)

titolo VIII, capi 2 e 3, del presente regolamento.

2.   Nel contesto di scambi di merci unionali di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del codice che si svolgono all'interno dello stesso Stato membro, le autorità doganali di tale Stato membro possono accettare che un documento unico possa essere utilizzato per dichiarare la spedizione (“dichiarazione di spedizione”) e l'introduzione (“dichiarazione di introduzione”) delle merci spedite verso, da o tra territori fiscali speciali.

3.   Fino alle date di potenziamento dei sistemi nazionali d'importazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, nel contesto di scambi di merci unionali di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del codice che hanno luogo all'interno dello stesso Stato membro, l'autorità doganale dello Stato membro in questione può autorizzare l'utilizzo di una fattura o di un documento di trasporto invece della dichiarazione di spedizione o di introduzione.»;

17)

all'articolo 136, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

palette, container e mezzi di trasporto, pezzi di ricambio, accessori e attrezzature per palette, container e mezzi di trasporto di cui agli articoli da 208 a 216;»

18)

all'articolo 168, il paragrafo 2 è soppresso;

19)

al titolo VII, capo 1, sezione 2, è inserito il seguente articolo 177 bis:

«Articolo 177 bis

Immagazzinamento misto di prodotti soggetti a vigilanza doganale nell'ambito del regime di uso finale

(Articolo 211, paragrafo 1, del codice)

L'autorizzazione per il regime di uso finale di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice stabilisce mezzi e modalità di identificazione e di vigilanza doganale per l'immagazzinamento misto dei prodotti soggetti a vigilanza doganale di cui ai capitoli 27 e 29 della nomenclatura combinata o di tali prodotti con oli greggi di petrolio rientranti nel codice NC 2709 00.

Se i prodotti di cui al primo comma non rientrano nel medesimo codice NC a otto cifre o non presentano la medesima qualità commerciale e le medesime caratteristiche tecniche e fisiche, l'immagazzinamento misto può essere autorizzato soltanto se l'intera miscela è destinata a subire uno dei trattamenti di cui alla nota complementare 5 del capitolo 27 della nomenclatura combinata.»;

20)

l'articolo 189 è sostituito dal seguente:

«Articolo 189

Applicazione del regime di transito esterno in casi specifici

(Articolo 226, paragrafo 2, del codice)

1.   Quando merci dell'Unione sono esportate verso un paese terzo che è parte contraente della convenzione relativa a un regime comune di transito o quando merci dell'Unione sono esportate e attraversano uno o più paesi di transito comune e si applicano le disposizioni della convenzione relativa a un regime comune di transito, le merci sono vincolate al regime di transito esterno di cui all'articolo 226, paragrafo 2, del codice nei seguenti casi:

a)

le merci unionali sono state oggetto di formalità doganali di esportazione ai fini della concessione di restituzioni all'esportazione in paesi terzi nell'ambito della politica agricola comune;

b)

le merci unionali provengono da scorte di intervento e sono soggette a misure di controllo dell'utilizzo o della destinazione e sono state oggetto di formalità doganali all'esportazione in paesi terzi nell'ambito della politica agricola comune;

c)

le merci unionali sono ammissibili al rimborso o allo sgravio del dazio all'importazione in conformità all'articolo 118, paragrafo 1, del codice.

2.   Le merci unionali che sono ammissibili al rimborso o allo sgravio del dazio all'importazione in conformità all'articolo 118, paragrafo 1, del codice possono essere vincolate al regime di transito esterno di cui all'articolo 118, paragrafo 4, e all'articolo 226, paragrafo 2, del codice.

3.   Se merci unionali sono esportate verso un paese terzo e trasportate all'interno del territorio doganale dell'Unione nell'ambito di un'operazione TIR o in regime di transito conformemente alla convenzione ATA o alla convenzione di Istanbul, le merci sono vincolate al regime di transito esterno di cui all'articolo 226, paragrafo 2, del codice.

4.   Se le merci di cui all'articolo 1 della direttiva 2008/118/CE aventi la posizione doganale di merci unionali sono esportate, tali merci possono essere vincolate al regime di transito esterno di cui all'articolo 226, paragrafo 2, del codice.»;

21)

è inserito il seguente articolo 197 bis:

«Articolo 197 bis

Domande per l'uso di sigilli di un modello particolare

(Articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice)

Se uno speditore autorizzato o un operatore economico che presenta domanda per ottenere lo status di speditore autorizzato di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera a), del codice presenta domanda di autorizzazione all'uso di sigilli di un modello particolare di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera c), del codice, la domanda può essere presentata all'autorità doganale competente a prendere una decisione nello Stato membro in cui le operazioni di transito unionale dello speditore autorizzato devono avere inizio.»;

22)

all'articolo 207 è aggiunto il seguente paragrafo:

«Nella presente sottosezione per uso commerciale di un mezzo di trasporto si intende l'uso di un mezzo di trasporto per il trasporto di persone a titolo oneroso o per il trasporto industriale o commerciale di merci, a titolo oneroso o gratuito. Per uso privato di un mezzo di trasporto si intende l'uso di un mezzo di trasporto diverso dall'uso commerciale.»;

23)

all'articolo 212, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Per i mezzi di trasporto dichiarati verbalmente per l'ammissione temporanea a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, o di un altro atto in conformità all'articolo 139, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 141, paragrafo 1, l'autorizzazione per l'ammissione temporanea è concessa alla persona che ha il controllo fisico delle merci al momento dello svincolo delle stesse per il regime di ammissione temporanea, a meno che tale persona agisca per conto di un'altra persona. In questo caso l'autorizzazione è concessa a quest'ultima persona.»;

24)

l'articolo 215 è così modificato:

a)

è inserito il seguente paragrafo:

«2 bis.   Le persone fisiche che hanno la loro residenza abituale nel territorio doganale dell'Unione beneficiano di un'esenzione totale dal dazio all'importazione per i mezzi di trasporto stradale che hanno noleggiato in virtù di un contratto scritto concluso con un servizio di autonoleggio professionale e che utilizzano privatamente.»;

b)

il paragrafo 4 è soppresso;

25)

all'articolo 218 è aggiunto il seguente paragrafo:

«4.   Nel caso di cui all'articolo 215, paragrafo 2 bis, i mezzi di trasporto stradale sono riesportati entro 8 giorni dopo essere stati vincolati al regime di ammissione temporanea.»;

26)

all'articolo 220 è aggiunto il seguente paragrafo:

«Anche il richiedente di un'autorizzazione per l'utilizzo del regime di ammissione temporanea e il titolare del regime di ammissione temporanea stabiliti nel territorio doganale dell'Unione beneficiano dell'esenzione totale dal dazio all'importazione per il materiale destinato al conforto dei marittimi.»;

27)

all'articolo 223 è aggiunto il seguente comma:

«Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti nel territorio doganale dell'Unione.»;

28)

all'articolo 228 è aggiunto il seguente comma:

«Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti nel territorio doganale dell'Unione.»;

29)

all'articolo 231 è aggiunto il seguente comma:

«Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti nel territorio doganale dell'Unione.»;

30)

all'articolo 232 è aggiunto il seguente comma:

«Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti nel territorio doganale dell'Unione.»;

31)

all'articolo 233 è aggiunto il seguente comma:

«Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti nel territorio doganale dell'Unione.»;

32)

all'articolo 234 è aggiunto il seguente paragrafo:

«4.   Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti nel territorio doganale dell'Unione.»;

33)

all'articolo 235 è aggiunto il seguente comma:

«Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti nel territorio doganale dell'Unione.»;

34)

all'articolo 236 è aggiunto il seguente comma:

«Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti nel territorio doganale dell'Unione nelle situazioni di cui alla lettera b).»;

35)

l'allegato A è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;

36)

l'allegato B è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;

37)

l'allegato 22-01 è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2015/2446

Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così rettificato:

1)

all'articolo 124 bis, il titolo è sostituito dal seguente:

«Articolo 124 bis

Prova della posizione doganale di merci unionali mediante un documento “T2L” o “T2LF”

[Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), e articolo 153, paragrafo 2, del codice]»;

2)

all'articolo 126 bis, il titolo è sostituito dal seguente:

«Articolo 126 bis

Prova della posizione doganale di merci unionali mediante produzione del manifesto della compagnia di navigazione

[Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), del codice]»;

3)

all'articolo 129 bis, il titolo è sostituito dal seguente:

«Articolo 129 bis

Formalità al rilascio di un documento “T2L” o “T2LF”, di una fattura o di un documento di trasporto da parte di un emittente autorizzato

[Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), del codice]»;

4)

all'articolo 129 quinquies, il titolo è sostituito dal seguente:

«Articolo 129 quinquies

Condizioni per l'autorizzazione a redigere il manifesto della compagnia di navigazione dopo la partenza

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), e articolo 153, paragrafo 2, del codice]»;

5)

all'articolo 131, il titolo è sostituito dal seguente:

«Articolo 131

Trasbordo

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]»;

6)

all'articolo 193, il titolo è sostituito dal seguente:

«Articolo 193

Autorizzazioni che conferiscono la qualifica di speditore autorizzato per il vincolo delle merci al regime di transito unionale

[Articolo 233, paragrafo 4, lettera a), del codice]»;

7)

all'articolo 195, il titolo è sostituito dal seguente:

«Articolo 195

Autorizzazioni che conferiscono la qualifica di destinatario autorizzato a ricevere merci che circolano in regime di transito unionale

[Articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice]»;

8)

all'articolo 197, il titolo è sostituito dal seguente:

«Articolo 197

Autorizzazione ad utilizzare sigilli di un modello particolare

[Articolo 233, paragrafo 4, lettera c), del codice];»

9)

l'allegato A è rettificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento;

10)

l'allegato B è rettificato conformemente all'allegato V del presente regolamento;

11)

l'allegato B-03 è rettificato conformemente all'allegato VI del presente regolamento;

12)

all'allegato B-04, titolo II, punto 9) «Procedure da seguire in fase di trasporto», secondo paragrafo sotto «Casella trasbordo (7/1)», i termini «la casella 18» sono sostituiti dai termini «la casella Identità del mezzo di trasporto alla partenza (7/7) e la casella Nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza (7/8)»;

13)

l'allegato B-05 è rettificato conformemente all'allegato VII del presente regolamento;

14)

all'allegato 71-05, sezione A, prima tabella, prima colonna «Dati comuni», settima riga «Codice NC, quantità netta, valore (M) dei prodotti trasformati», il testo è sostituito dal seguente:

«Codice NC, quantità netta, valore (M) dei prodotti»;

15)

l'allegato 90 è modificato conformemente all'allegato VIII del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1, paragrafo 3, si applica a decorrere dal 2 ottobre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2018