REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1063 DELLA COMMISSIONE del 16 maggio 2018
che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione
Articolo 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/2446
Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così modificato:
1) |
all'articolo 1, il punto 19 è sostituito dal seguente: «19. “esportatore”:
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2) |
all'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
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3) |
al titolo I, capo 2, sezione 2, è inserito il seguente testo: «Sottosezione 0
Articolo 7 bis Domande presentate e decisioni adottate utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici [Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice] Le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici per le domande e le decisioni per le quali i pertinenti requisiti in materia di dati non sono fissati nell'allegato A e per eventuali domande ed atti successivi relativi alla gestione di tali decisioni.»; |
4) |
all'articolo 10, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
(1) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione).»;" |
5) |
all'articolo 37, paragrafo 21, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
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6) |
l'articolo 40 è sostituito dal seguente: «Articolo 40 Mezzi per presentare la domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato e scambiare informazioni con gli esportatori registrati [Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice] Mezzi diversi dai procedimenti informatici possono essere utilizzati per tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni sulle domande e decisioni concernenti la qualifica di esportatore registrato e su eventuali domande ed atti successivi relativi alla gestione di tali decisioni.»; |
7) |
all'articolo 53, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Gli articoli da 41 a 52 del presente regolamento e l'articolo 108 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 si applicano mutatis mutandis alle esportazioni dall'Unione verso un paese beneficiario ai fini del cumulo bilaterale.»; |
8) |
l'articolo 55 è così modificato:
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9) |
all'articolo 76, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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10) |
all'articolo 82 è aggiunto il seguente paragrafo: «5. I requisiti comuni in materia di dati per un impegno di un fideiussore di fornire una garanzia isolata, una garanzia isolata a mezzo di certificati o una garanzia globale sono stabiliti, rispettivamente, negli allegati 32-01, 32-02 e 32-03.»; |
11) |
all'articolo 83, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Le autorità doganali accettano le forme di garanzia di cui al paragrafo 1 nella misura in cui tali forme di garanzia sono ammesse dal diritto nazionale.»; |
12) |
l'articolo 97 è sostituito dal seguente: «Articolo 97 Proroga del termine per l'adozione di una decisione in materia di rimborso o sgravio (Articolo 22, paragrafo 3, del codice) 1. Se si applica l'articolo 116, paragrafo 3, primo comma, o secondo comma, lettera b), del codice, il termine per adottare la decisione in materia di rimborso o sgravio è sospeso fino al ricevimento, da parte dello Stato membro interessato, della notifica della decisione della Commissione o della notifica, da parte della Commissione, del rinvio del fascicolo per i motivi di cui all'articolo 98, paragrafo 6, del presente regolamento. 2. Se si applica l'articolo 116, paragrafo 3, secondo comma, lettera b), del codice, il termine per adottare la decisione in materia di rimborso o sgravio è sospeso fino al ricevimento, da parte dello Stato membro interessato, della notifica della decisione della Commissione su un caso connotato da elementi di fatto e di diritto comparabili. 3. Se sulla decisione in materia di rimborso o sgravio può incidere l'esito di uno dei seguenti procedimenti amministrativi o giudiziari pendenti, il termine per adottare la decisione in materia di rimborso o sgravio può, con il consenso del richiedente, essere prorogato come segue:
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13) |
l'articolo 114 è sostituito dal seguente: «Articolo 114 Scambi con territori fiscali speciali (Articolo 1, paragrafo 3, del codice) 1. Gli Stati membri applicano gli articoli da 115 a 118 del presente regolamento e gli articoli da 133 a 152 del codice alle merci unionali che sono trasportate da o verso un territorio fiscale speciale verso o da un'altra parte del territorio doganale dell'Unione che non è un territorio fiscale speciale e non è situata nello stesso Stato membro. 2. Se merci unionali sono spedite da un territorio fiscale speciale verso un'altra parte del territorio doganale dell'Unione, che non è un territorio fiscale speciale ma è situata all'interno dello stesso Stato membro, tali merci sono presentate in dogana non appena arrivano in tale altra parte del territorio doganale dell'Unione. Tuttavia, fatta salva l'approvazione dell'autorità doganale dello Stato membro interessato, le merci possono essere presentate all'ufficio doganale designato o in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato da detta autorità doganale prima della loro partenza dal territorio fiscale speciale. Le merci sono presentate in dogana dalla persona che introduce le merci nell'altra parte del territorio doganale o dalla persona nel cui nome o per conto della quale le merci sono introdotte in tale parte del territorio doganale dell'Unione. 3. Se merci unionali sono spedite da una parte del territorio doganale dell'Unione, che non è un territorio fiscale speciale, verso un territorio fiscale speciale all'interno dello stesso Stato membro, tali merci sono presentate in dogana non appena arrivano nel territorio fiscale speciale. Tuttavia, fatta salva l'approvazione dell'autorità doganale dello Stato membro interessato, le merci possono essere presentate all'ufficio doganale designato o in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato da detta autorità doganale prima della loro partenza dal luogo di spedizione. Le merci sono presentate dalla persona che introduce le merci nel territorio fiscale speciale o dalla persona nel cui nome o per conto della quale le merci sono introdotte nel territorio fiscale speciale. 4. Le merci unionali di cui ai paragrafi 2 e 3 sono unicamente soggette alle disposizioni doganali in conformità all'articolo 134 del presente regolamento.»; |
14) |
l'articolo 115 è sostituito dal seguente: «Articolo 115 Approvazione di un luogo per la presentazione in dogana e la custodia temporanea di merci (Articolo 139, paragrafo 1, e articolo 147, paragrafo 1, del codice) 1. Un luogo diverso dall'ufficio doganale competente può essere approvato ai fini della presentazione delle merci quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
Se il luogo è già autorizzato ai fini della gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea, tale approvazione non è necessaria. 2. Un luogo diverso da una struttura di deposito per la custodia temporanea può essere approvato ai fini della custodia temporanea delle merci quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
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15) |
l'articolo 133 è sostituito dal seguente: «Articolo 133 Prodotti e merci trasbordati e trasportati attraverso un paese o territorio che non fa parte del territorio doganale dell'Unione [Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), del codice] 1. Se i prodotti e le merci di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettere d) ed e), sono trasbordati e trasportati attraverso un paese o territorio che non fa parte del territorio doganale dell'Unione, ai fini di provare la posizione doganale in conformità all'articolo 129 è fornita una stampa del giornale di pesca della nave da pesca dell'Unione o della nave officina dell'Unione, accompagnata, ove applicabile, da una stampa della dichiarazione di trasbordo, sulla quale sono indicate, oltre alle informazioni di cui all'articolo 130, paragrafo 1, le informazioni seguenti:
Ai fini della presentazione all'autorità doganale di un paese o territorio che non fa parte del territorio doganale dell'Unione, la stampa del giornale di pesca di cui al primo comma non deve comprendere le informazioni relative al luogo in cui i prodotti della pesca marittima sono stati catturati, come previsto all'articolo 130, paragrafo 1, lettera a). 2. Se ai fini del paragrafo 1 sono utilizzati formulari o documenti diversi da una stampa del giornale di pesca, detti formulari o documenti recano, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, un riferimento al giornale di pesca che consenta l'identificazione della rispettiva bordata di pesca.»; |
16) |
l'articolo 134 è sostituito dal seguente: «Articolo 134 Dichiarazioni doganali nel quadro degli scambi con territori fiscali speciali (Articolo 1, paragrafo 3, del codice) 1. Le seguenti disposizioni si applicano mutatis mutandis agli scambi di merci unionali di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del codice:
2. Nel contesto di scambi di merci unionali di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del codice che si svolgono all'interno dello stesso Stato membro, le autorità doganali di tale Stato membro possono accettare che un documento unico possa essere utilizzato per dichiarare la spedizione (“dichiarazione di spedizione”) e l'introduzione (“dichiarazione di introduzione”) delle merci spedite verso, da o tra territori fiscali speciali. 3. Fino alle date di potenziamento dei sistemi nazionali d'importazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, nel contesto di scambi di merci unionali di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del codice che hanno luogo all'interno dello stesso Stato membro, l'autorità doganale dello Stato membro in questione può autorizzare l'utilizzo di una fattura o di un documento di trasporto invece della dichiarazione di spedizione o di introduzione.»; |
17) |
all'articolo 136, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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18) |
all'articolo 168, il paragrafo 2 è soppresso; |
19) |
al titolo VII, capo 1, sezione 2, è inserito il seguente articolo 177 bis: «Articolo 177 bis Immagazzinamento misto di prodotti soggetti a vigilanza doganale nell'ambito del regime di uso finale (Articolo 211, paragrafo 1, del codice) L'autorizzazione per il regime di uso finale di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice stabilisce mezzi e modalità di identificazione e di vigilanza doganale per l'immagazzinamento misto dei prodotti soggetti a vigilanza doganale di cui ai capitoli 27 e 29 della nomenclatura combinata o di tali prodotti con oli greggi di petrolio rientranti nel codice NC 2709 00. Se i prodotti di cui al primo comma non rientrano nel medesimo codice NC a otto cifre o non presentano la medesima qualità commerciale e le medesime caratteristiche tecniche e fisiche, l'immagazzinamento misto può essere autorizzato soltanto se l'intera miscela è destinata a subire uno dei trattamenti di cui alla nota complementare 5 del capitolo 27 della nomenclatura combinata.»; |
20) |
l'articolo 189 è sostituito dal seguente: «Articolo 189 Applicazione del regime di transito esterno in casi specifici (Articolo 226, paragrafo 2, del codice) 1. Quando merci dell'Unione sono esportate verso un paese terzo che è parte contraente della convenzione relativa a un regime comune di transito o quando merci dell'Unione sono esportate e attraversano uno o più paesi di transito comune e si applicano le disposizioni della convenzione relativa a un regime comune di transito, le merci sono vincolate al regime di transito esterno di cui all'articolo 226, paragrafo 2, del codice nei seguenti casi:
2. Le merci unionali che sono ammissibili al rimborso o allo sgravio del dazio all'importazione in conformità all'articolo 118, paragrafo 1, del codice possono essere vincolate al regime di transito esterno di cui all'articolo 118, paragrafo 4, e all'articolo 226, paragrafo 2, del codice. 3. Se merci unionali sono esportate verso un paese terzo e trasportate all'interno del territorio doganale dell'Unione nell'ambito di un'operazione TIR o in regime di transito conformemente alla convenzione ATA o alla convenzione di Istanbul, le merci sono vincolate al regime di transito esterno di cui all'articolo 226, paragrafo 2, del codice. 4. Se le merci di cui all'articolo 1 della direttiva 2008/118/CE aventi la posizione doganale di merci unionali sono esportate, tali merci possono essere vincolate al regime di transito esterno di cui all'articolo 226, paragrafo 2, del codice.»; |
21) |
è inserito il seguente articolo 197 bis: «Articolo 197 bis Domande per l'uso di sigilli di un modello particolare (Articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice) Se uno speditore autorizzato o un operatore economico che presenta domanda per ottenere lo status di speditore autorizzato di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera a), del codice presenta domanda di autorizzazione all'uso di sigilli di un modello particolare di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera c), del codice, la domanda può essere presentata all'autorità doganale competente a prendere una decisione nello Stato membro in cui le operazioni di transito unionale dello speditore autorizzato devono avere inizio.»; |
22) |
all'articolo 207 è aggiunto il seguente paragrafo: «Nella presente sottosezione per uso commerciale di un mezzo di trasporto si intende l'uso di un mezzo di trasporto per il trasporto di persone a titolo oneroso o per il trasporto industriale o commerciale di merci, a titolo oneroso o gratuito. Per uso privato di un mezzo di trasporto si intende l'uso di un mezzo di trasporto diverso dall'uso commerciale.»; |
23) |
all'articolo 212, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Per i mezzi di trasporto dichiarati verbalmente per l'ammissione temporanea a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, o di un altro atto in conformità all'articolo 139, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 141, paragrafo 1, l'autorizzazione per l'ammissione temporanea è concessa alla persona che ha il controllo fisico delle merci al momento dello svincolo delle stesse per il regime di ammissione temporanea, a meno che tale persona agisca per conto di un'altra persona. In questo caso l'autorizzazione è concessa a quest'ultima persona.»; |
24) |
l'articolo 215 è così modificato:
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25) |
all'articolo 218 è aggiunto il seguente paragrafo: «4. Nel caso di cui all'articolo 215, paragrafo 2 bis, i mezzi di trasporto stradale sono riesportati entro 8 giorni dopo essere stati vincolati al regime di ammissione temporanea.»; |
26) |
all'articolo 220 è aggiunto il seguente paragrafo: «Anche il richiedente di un'autorizzazione per l'utilizzo del regime di ammissione temporanea e il titolare del regime di ammissione temporanea stabiliti nel territorio doganale dell'Unione beneficiano dell'esenzione totale dal dazio all'importazione per il materiale destinato al conforto dei marittimi.»; |
27) |
all'articolo 223 è aggiunto il seguente comma: «Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti nel territorio doganale dell'Unione.»; |
28) |
all'articolo 228 è aggiunto il seguente comma: «Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti nel territorio doganale dell'Unione.»; |
29) |
all'articolo 231 è aggiunto il seguente comma: «Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti nel territorio doganale dell'Unione.»; |
30) |
all'articolo 232 è aggiunto il seguente comma: «Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti nel territorio doganale dell'Unione.»; |
31) |
all'articolo 233 è aggiunto il seguente comma: «Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti nel territorio doganale dell'Unione.»; |
32) |
all'articolo 234 è aggiunto il seguente paragrafo: «4. Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti nel territorio doganale dell'Unione.»; |
33) |
all'articolo 235 è aggiunto il seguente comma: «Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti nel territorio doganale dell'Unione.»; |
34) |
all'articolo 236 è aggiunto il seguente comma: «Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti nel territorio doganale dell'Unione nelle situazioni di cui alla lettera b).»; |
35) |
l'allegato A è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento; |
36) |
l'allegato B è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento; |
37) |
l'allegato 22-01 è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento. |
Articolo 2
Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2015/2446
Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così rettificato:
1) |
all'articolo 124 bis, il titolo è sostituito dal seguente: «Articolo 124 bis Prova della posizione doganale di merci unionali mediante un documento “T2L” o “T2LF” [Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), e articolo 153, paragrafo 2, del codice]»; |
2) |
all'articolo 126 bis, il titolo è sostituito dal seguente: «Articolo 126 bis Prova della posizione doganale di merci unionali mediante produzione del manifesto della compagnia di navigazione [Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), del codice]»; |
3) |
all'articolo 129 bis, il titolo è sostituito dal seguente: «Articolo 129 bis Formalità al rilascio di un documento “T2L” o “T2LF”, di una fattura o di un documento di trasporto da parte di un emittente autorizzato [Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), del codice]»; |
4) |
all'articolo 129 quinquies, il titolo è sostituito dal seguente: «Articolo 129 quinquies Condizioni per l'autorizzazione a redigere il manifesto della compagnia di navigazione dopo la partenza [Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), e articolo 153, paragrafo 2, del codice]»; |
5) |
all'articolo 131, il titolo è sostituito dal seguente: «Articolo 131 Trasbordo [Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]»; |
6) |
all'articolo 193, il titolo è sostituito dal seguente: «Articolo 193 Autorizzazioni che conferiscono la qualifica di speditore autorizzato per il vincolo delle merci al regime di transito unionale [Articolo 233, paragrafo 4, lettera a), del codice]»; |
7) |
all'articolo 195, il titolo è sostituito dal seguente: «Articolo 195 Autorizzazioni che conferiscono la qualifica di destinatario autorizzato a ricevere merci che circolano in regime di transito unionale [Articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice]»; |
8) |
all'articolo 197, il titolo è sostituito dal seguente: «Articolo 197 Autorizzazione ad utilizzare sigilli di un modello particolare [Articolo 233, paragrafo 4, lettera c), del codice];» |
9) |
l'allegato A è rettificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento; |
10) |
l'allegato B è rettificato conformemente all'allegato V del presente regolamento; |
11) |
l'allegato B-03 è rettificato conformemente all'allegato VI del presente regolamento; |
12) |
all'allegato B-04, titolo II, punto 9) «Procedure da seguire in fase di trasporto», secondo paragrafo sotto «Casella trasbordo (7/1)», i termini «la casella 18» sono sostituiti dai termini «la casella Identità del mezzo di trasporto alla partenza (7/7) e la casella Nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza (7/8)»; |
13) |
l'allegato B-05 è rettificato conformemente all'allegato VII del presente regolamento; |
14) |
all'allegato 71-05, sezione A, prima tabella, prima colonna «Dati comuni», settima riga «Codice NC, quantità netta, valore (M) dei prodotti trasformati», il testo è sostituito dal seguente: «Codice NC, quantità netta, valore (M) dei prodotti»; |
15) |
l'allegato 90 è modificato conformemente all'allegato VIII del presente regolamento. |
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 1, paragrafo 3, si applica a decorrere dal 2 ottobre 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2018