Il 24 giugno 2024, con la pubblicazione dei
Regolamenti UE 2024/1745 e
2024/1776 che modificano il Regolamento base 833 del 2014 e il
Regolamento UE 2024/1739 e il
Regolamento di Esecuzione 2024/1746 che modificano il Regolamento 269 del 2014, è stato adottato, da parte del Consiglio UE, il quattordicesimo pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia.
Il nuovo pacchetto di sanzioni prevede:
- Restrizioni soggettive: l’introduzione di 69 nuove persone fisiche e 47 persone giuridiche all’interno dell’Allegato I di cui al Reg 269 del 2014. Tali soggetti sono ritenuti pericolosi per l’integrità geo-politica dell’Ucraina e, pertanto, divengono destinatari di misure di congelamento patrimoniale.
- Restrizioni Merceologiche:
Le ditte esportatrici dovranno prestare particolare attenzione ai nuovi beni inseriti nella lista dell’allegato XXIII, per cui è vietata l'esportazione: saranno dunque soggetti ai divieti di cui all’art. 3 duodecies del Reg. 833 del 2014:
lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche (di cui alle voci 3920 e 3921), manganese e lavori manganese (compresi i cascami e gli avanzi, vd 8111), pistole a spruzzo ed apparecchi simili (di cui al codice 8424 20) e isolatori per l’elettricità di qualsiasi materia (vd 8546).Previste alcune clausole di deroga temporale relativamente all’esecuzione di contratti conclusi prima del 25 giugno 2024.
In materia di importazione, invece, il pacchetto – oltre ad introdurre il divieto all’importazione di elio (NC 2804 29 10) ed elio 3 (NC 2845 40) – riprende la complessa tematica riguardante l’importazione di diamanti, introdotta con il dodicesimo pacchetto sanzionatorio.
Gli aspetti di maggiore innovazione, infine, riguardano le restrizioni sul GNL (gas naturale liquefatto) e sulle navi impiegate nel conflitto:
– per quanto concerne il GNL, il pacchetto non vieta solo lo svolgimento di operazioni di trasbordo di gas naturale liquefatto proveniente dalla Russia nei porti UE, ma anche di investire su impianti e progetti russi inerenti al GNL;
– in riferimento alle misure concernenti alle navi che operano nel conflitto Russo-Ucraino, si segnala che, in forza del Regolamento, ad oggi sono state individuate 27 imbarcazioni alle quali è vietato l’accesso ai porti, alle zone di ancoraggio e alle chiuse nel territorio dell’Unione.