Istituzione di dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti
laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica
popolare cinese e modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 che istituisce un
dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di
ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese.
Sulla GUUE L 146 del 9-6-2017 è pubblicato il Reg.to (UE) 2017/969 dell’8-6-2017 che, a decorrere
dal 10 giugno 2017, istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati
prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i
prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti,
originari della Repubblica popolare cinese ed attualmente classificati ai codici NC 7208 10 00, 7208
25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208
52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex
7225 19 10 (codice TARIC 7225 19 10 90), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (codice TARIC 7225 40 60 90),
7225 40 90, ex 7226 19 10 (codice TARIC 7226 19 10 90), 7226 91 91 e 7226 91 99.
Al riguardo si evidenzia – pertanto - che il prodotto in esame non comprende:
— i prodotti di acciaio inossidabile e al silicio detti «magnetici» a grani orientati,
— i prodotti di acciaio per utensili e di acciaio rapido,
— i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore superiore a 10 mm e di
larghezza pari o superiore a 600 mm, e
— i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore pari o superiore a 4,75
mm ma non superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm.;
L'applicazione delle aliquote del dazio compensativo individuale – relative alle società elencate
all’articolo 1, comma 2, del reg.to (UE) 2017/969 - è subordinata alla presentazione alle autorità
doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti di cui all’articolo 1,
comma 3, del predetto regolamento ; qualora non venisse presentata una simile fattura, si applicherà
l'aliquota del dazio prevista per «tutte le altre società».
Per ulteriori informazioni consultare la nostra Nuova Tariffa Doganale Integrata on line ai codici Codici
TARIC
7208 1000 00, 7208 2500 00, 7208 2600 00, 7208 2700 00, 7208 3600 00, 7208 3700 10-90, 7208
3800 10-90, 7208 3900 10-90, 7208 4000 10-90, 7208 5210 00, 7208 5299 00, 7208 5310 00, 7208
5390 00, 7208 5400 00,
7211 1300 00, 7211 1400 10-90, 7211 1900 10-90,
7225 1910 90, 7225 3090 00, 7225 4060 90, 7225 4090 00,
7226 1910 90, 7226 9191 00, 7226 9199 00.
(TAR n. 2017-43 prot. n. 68044del 9-6-2017 - Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali -
Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli)